Abbiamo visto che la normativa sulla tracciabilità prevede vari obblighi. Vediamo ora brevemente quali sanzioni prevede per la sua violazione.
Sanzioni civilistiche
La sanzione principale e di immediato interesse per i funzionari amministrativi è quella che commina la nullità dei contratti. Essa colpisce il contratto d’appalto in cui non è inserita la clausola di tracciabilità vista in precedenza, e travolge automaticamente anche i contratti derivati (subappalti e subcontratti) da questo.
Una seconda sanzione civilistica è prevista dall’art. 3 co. 9 bis della L. 136, che prevede la risoluzione automatica del contratto in caso di mancato utilizzo di strumenti tracciabili nei pagamenti. Se il pagamento non tracciabile riguarda un contratto derivato (es. subappalto), la risoluzione colpisce solo lui.
Sanzioni amministrative
L’art. 6 della L.136 prevede varie sanzioni amministrative:
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per i pagamenti in contanti, sanzione pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione;
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le transazioni effettuate su conto non dedicato, o con strumenti di pagamento non tracciabili, o senza indicare i codici CIG o CUP comportano una sanzione pecuniaria dal 2 al 10% della transazione stessa
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il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato senza strumenti di pagamento idonei comporta una sanzione pecuniaria dal 2 al 5% di ciascun accredito;
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l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi identificativi del conto dedicato e della persona delegata ad operare su di esso comporta la sanzione pecuniaria da 500 a 3000 €
L’applicazione di queste sanzioni spetta al Prefetto della provincia i cui ha sede la stazione appaltante (o l’amministrazione concedente) ed è possibile proporre opposizione solo avanti al giudice del luogo in cui ha sede la Prefettura.
Avrete notato che non vi sono sanzioni a carico del funzionario che non rispetta la normativa sulla tracciabilità, ma questo non vuol dire che il funzionario non possa essere chiamato a rispondere del suo comportamento: a seconda dei casi infatti gli si applicheranno le norme ordinarie sulla responsabilità civile, penale, disciplinare, erariale.
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Perché il funzionario amministrativo di una stazione appaltante che non rispetta la norma sulla tracciabilità non può essere sanzionato?
Dove ho scritto che il funzionario non può essere sanzionato? Ho scritto che nessuna norma prevede sanzioni dirette a suo carico, ma può sorgere una responsabilità disciplinare, erariale ecc.
Come comportarsi nel caso di utenze con CIG e IBAN regolarmente acquisiti durante la procedura, ma non riportati nella fattura elettronica? Per l’IBAN, tutto sommato si può utilizzare quello indicato nell’allegato di cortesìa presente nel fascicolo fattura, ma per il CIG? E’ sufficiente indicarlo nel decreto di liquidazione o è preferibile rifiutare la fattura, oppure ancora, dopo i 15 gg, chiedere storno e riemissione completa di CIG?
Grazie.
Meglio rifiutare e farla riemettere con cig. Se i termini sono scaduti, chiedere la nota di credito. Per l’iban è sufficiente che sia stata fatta la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi, anche se c’è un iban in fattura fa fede quello dichiarato come conto dedicato (conviene chiedere nuova dichiarazione, per evitare problemi di allineamento se si usa un iban diverso…)