La sospensione della verifica inadempimenti

La sospensione della verifica inadempimenti

La sospensione della verifica inadempimenti

Abbiamo visto in altri articoli cosa cos’è la verifica inadempimenti ex art. 48 bis DPR n. 602/1973 (c.d. “verifica Equitalia”), passaggio obbligatorio prima di poter effettuare legittimamente pagamenti di importo superiore ai 5.000 euro.

L’emergenza coronavirus in cui il Paese è precipitato a inizio 2020 ha stravolto l’attività delle imprese come delle pubbliche amministrazioni, causando enormi danni all’economia italiana anche per il blocco di fatto degli appalti. Nonostante la sospensione di vari adempimenti tributari e il differimento di imposte operato dal Governo, molte imprese si trovano in una grave crisi di liquidità e sono impossibilitate a saldare i propri debiti col fisco, incluse le eventuali rateizzazioni già concordate. E’ evidente che, stando così le cose, queste imprese non potrebbero superare positivamente la verifica inadempimenti.

Con il D.L. 34-2020 (c.d. “decreto rilancio”) il Governo ha adottato varie misure per cercare di risollevare le imprese italiane. Abbiamo visto in un altro articolo l’esonero dal versamento dei  contributi in sede di gara d’appalto all’ANAC, oggi parleremo della sospensione della verifica inadempimenti.

L’art.153 del Decreto rilancio stabilisce che:

Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia’ effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario

Il “periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18”, tradotto dal burocratese, indica il periodo di sospensione per emergenza Covid-19 dei versamenti all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate) e in concreto riguarda il periodo intercorrente tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020.

La decorrenza

La sospensione della verifica inadempimenti disposta dall’art. 153 del DL 34-2020 decorre invece dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (Codogno, Vò e gli altri Comuni indicati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) mentre per i soggetti con sede in altri Comuni è dall’8 marzo. Il termine finale della sospensione doveva essere fissato per tutti al 31 agosto 2020

Il c.d. “decreto agosto” (DL 104-2020) all’art. 99 ha tuttavia prorogato la sospensione delle verifiche fino al 15 ottobre 2020.

L’articolo 1 del DL 20 ottobre 2020, n. 129  ha portato la sospensione al 31 dicembre 2020.

Successivamente, il DL 3-2021 ha prorogato la sospensione al 31 gennaio 2021.

Il decreto “milleproroghe” (DL 7-2021) all’art.1 ha esteso la proroga al 28 febbraio 2021.

Il decreto “sostegni” (DL 41-2021) con l’art. 4 proroga ulteriormente (e retroattivamente) la sospensione al 30 aprile 2021.

Il MEF, con un comunicato stampa del 30 aprile, ha avvisato che in attesa dell’emanazione di una norma in tal senso (in discussione in Parlamento) la verifica era da ritenersi sospesa fino al 31 maggio 2021.

Il DL 73-2021 ha ulteriormente prorogato la sospensione al 30 giugno 2021.

Il DL 99-2021 ha prorogato poi la sospensione al 31 agosto 2021.

Segnalo che alcune di queste proroghe sono state pubblicate in G.U. quando era già scaduto il termine precedente (ad es. il DL 3-2021 che estendeva la proroga dal 31-12-2020 è stato pubblicato in G.U. solo il 15 gennaio). Tuttavia il MEF ha sempre ‘coperto’ questi periodi con appositi comunicati e anche bloccando l’accesso al sito delle verifiche.

Non essendo pervenute ulteriori proroghe, la verifica degli inadempimenti è ripresa dal 1 settembre 2021.

Gli effetti della sospensione

La mancata verifica degli inadempimenti costituisce un vantaggio in primo luogo per le imprese con ruoli scaduti, perchè consente loro di incassare il loro credito nei confronti della pubblica amministrazione indipendentemente dal debito esistente verso l’Erario; indirettamente però avvantaggia anche le imprese in regola, perchè sopprimendo un controllo velocizza l’iter dei pagamenti (sebbene questa sia una delle verifiche più rapide in assoluto).

Finchè dura la sospensione, non avviene la verifica della presenza di inadempimenti verso il fisco. I funzionari potranno quindi pagare gli importi superiori a 5.000 euro prescindendo dal controllo.

Tuttavia potrebbero essere già state effettuate verifiche con esito ‘soggetto inadempiente’ anteriormente all’emanazione del decreto rilancio. In tal caso, gli uffici avranno sicuramente sospeso il pagamento per i 60 giorni canonici, in attesa del pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Che succede in questi casi?

In base all’art. 153 possono verificarsi due casi:

  1. alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) l’Agente della riscossione aveva già notificato il pignoramento all’amministrazione. In tal caso, non è possibile procedere al pagamento e il pignoramento proseguirà il suo iter.
  2. alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) l’Agente della riscossione non aveva ancora notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In questo caso la verifica effettuata precedentemente è priva di ogni effetto e per le somme oggetto della verifica le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento in favore del beneficiario, proprio come se fosse risultato “non inadempiente”.

 

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23 Comments

    1. Sì, ma io non la effettuerei proprio. In caso di controllo a distanza di tempo magari potrebbero muoverle un rilievo, vedendo che c’era l’inadempienza e dovrebbe motivare. E’ decisamente meglio non controllare proprio, come dice la norma.

      FunzionarioAmministrativo
  1. Buon giorno, vale per l’intero territorio nazionale o solo per Codogno, Vò e gli altri Comuni indicati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020?

    FERMINO PEDUTO
  2. Mi anno accettato la domanda di pensione, mi hanno concordato anche gli arretrati per un importo di 15.000 €. poi anno trattenuto le somme versate per Naspi e rimane un netto di 9.600€. a mio credito.
    l’INPS a chiesto all’agenzia delle entrate la verifica di inadempienza che la quale rispondeva all’INPS e per conoscenza me che non procedevano alla verifica per il momento sospesa sono al

    Gorrini
    1. Non ho ben capito la domanda. Ma da quanto mi risulta il pagamento di salari pensioni ecc. non è soggetto a verifica ex art. 48-bis in nessun caso, non lo era neanche pre-covid.

      FunzionarioAmministrativo
  3. La sospensione vale anche ai fini dell’esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4. d,lgs. 50/2016?

    Gregorio
    1. Il grave inadempimento fiscale dell’art. 80 co.4 non si verifica attraverso il sistema telematico di Consip (in caso di inadempienza partirebbe in automatico un pignoramento), ma scrivendo direttamente all’Agenzia delle Entrate. Io questa verifica sto continuando a farla, perchè la norma sospende solo la verifica in sede di pagamento.

      FunzionarioAmministrativo
  4. scaduta il 28 febbraio 2021 la sospensione della verifica inadempimenti di Equitalia. Ci sono altre proroghe? siamo al 15 marzo. Oppure dobbiamo riprendere a fare la verifica??

    Franco
    1. Per il momento è tornata obbligatoria ma gira la voce che a giorni uscirà una nuova sospensione, retroattiva, e che le eventuali verifiche negative intervenute nel frattempo saranno inefficaci. Ma è una voce.

      FunzionarioAmministrativo
  5. Nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) ha prorogato al 30 aprile la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.

    Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

    Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

    BENEDETTA
  6. Dopo la verifica accertata di un soggetto inadempiente, è compito, con una comunicazione scritta, dell’ente che ha effettuato la richiesta a comunicare lo stato debitorio con l’esito ricavato dalla piattaforma di verifiche inadempienze?
    E se si, a chi inviarla? All’Agenzia delle entrate – Riscossione o all’agenzia delle entrate del territorio di appartenenza?

    Giuseppe
    1. No, ci pensa l’Agenzia delel Entrate a farsi viva. Prima del covid erano fulminei, adesso moooolto meno. Può essere utile contattare informalmente quella del territorio di appartenenza per avere un’idea dei loro tempi ma la piattaforma dovrebbe avergli già notificato che c’è la possibilità di procedere con voi.

      FunzionarioAmministrativo
  7. buongiorno cortesemente ,sono il Geom Oliveri titolare di una impresa edile ,avendo appaltato lavoro per una pubblica amministrazione ,avendo iniziato i lavori secondo l’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50-2016 ho il diritto di chiedere è avere l’anticipazione tramite rilascio polizza a garanzia ,dietro autorizzazione del RUP (emetto fattura) .. ha distanza di 30 gg. il funzionario area amministrativa mi informa che deve fare l’interrogazione al casellario (Equitalia) …io insisto che non è tenuto a farlo in quanto l’importo è garantito dalla polizza …in quanto secondo l’art. 35 è una somma per proseguire i lavori … DOMANDA … chi ha ragione ???

    Giuseppe Oliveri
  8. Buongiorno, chiedo conferma della non obbligatorietà della verifica ex art.48 bis in caso di un unico atto di liquidazione che comprenda più fatture aventi diversi CIG – e quindi corrispondenti a diversi contratti – il cui importo cumulativo (Iva esclusa) superi i 5.000 euro, ma che singolarmente rimangono al di sotto di tale soglia.
    Grazie dell’attenzione cordiali saluti

    MARCO GATTI
    1. Non si guarda al cig ma all’importo del mandato. Se paga più fatture con un unico mandato che supera i 5.000 euro deve fare la verifica anche se i cig sono diversi.

      FunzionarioAmministrativo

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