Il legislatore italiano si arrovella continuamente per cercare di velocizzare le procedure di appalto e uno degli ultimi provvedimenti che ha adottato è stato il c.d. “decreto sbloccacantieri” (D.L. 32-2019, convertito in L. 14 giugno 2019 n. 55) che ha semplificato le procedure per affidare gli appalti ‘sottosoglia’. Ora però interviene Bruxelles, abbassando -per la prima volta in 10 anni- le soglie comunitarie per gli appalti e vanificando in parte l’intento del legislatore italiano.
Vediamo le novità:
Le soglie comunitarie per gli appalti 2020
Dal 1 gennaio 2020 sono entrati in vigore i Regolamenti Comunitari 1827-1828-1829-1830, che stabiliscono queste nuove soglie per le varie tipologie di appalto:
- per appalti di lavori, o per concessioni: € 5.350.000,00
- per appalti di servizi e forniture da parte di autorità governative (allegato III Codice appalti) : € 139.000,00
- per appalti di servizi e forniture da parte di autorità diverse: € 214.000,00
- per appalti di servizi e forniture nei settori speciali o difesa: € 428.000,00
Essendo stabilite in un regolamento comunitario, queste soglie non devono essere recepite dal legislatore italiano e sono già in vigore. Chiaramente, si applicano agli appalti non ancora banditi.
La situazione precedente
Fino allo scorso anno le soglie erano più alte, vediamo le differenze:
2018-2019 | 2020 | |
Lavori e concessioni | 5.548.000,00 | 5.350.000,00 |
Servizi e forniture autorità governative centrali | 144.000,00 | 139.000,00 |
Servizi e forniture altri soggetti | 221.000,00 | 214.000,00 |
Servizi e forniture settori speciali o difesa | 443.000,00 | 428.000,00 |
Le conseguenze
Come dicevamo, la principale conseguenza sta nel fatto che le procedure semplificate, l’esclusione automatica delle offerte anomale, il ricorso al criterio del ‘minor prezzo’, ecc., introdotte dal decreto sbloccacantieri per gli appalti “fino alla soglia comunitaria” si applicheranno ad appalti di importo inferiore rispetto allo scorso anno.
Di conseguenza, visto che alcuni uffici tecnici e progettisti esterni hanno il (brutto) vizio di ‘tarare’ i progetti in modo che l’importo a base di gara resti appena sotto la soglia, per i primi appalti dell’anno bisognerà stare ben attenti all’importo risultante dal computo metrico del progetto, dimenticando gli importi in vigore fino a un anno fa.
L’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 richiama soglie di rilevanza comunitaria con importi inferiori rispetto a quelli indicati nell’articolo e citati nei nuovi Regolamenti comunitari. Ad esempio per “lavori e concessioni” l’articolo 35 del codice degli appalti richiama l’importo di 5.225.000 a fronte dei 5.350.000 previsti da Regolamento; per i “Servizi e forniture autorità governative centrali” il codice nazionale prevede l’importo di 135.000 a fronte dei 139.000 previsti dai Regolamenti.
Quali soglie devono essere considerate come efficaci? Quelle dei Regolamenti, visto che si tratta di normativa self executing, cioè che si applica all’interno dello stato membro in automatico anche senza una formale conversione in legge nazionale, o quelle del codice degli appalti in quanto più restrittive perché di importo inferiore?
Grazie
Il regolamento europeo modifica il codice appalti. Se cerca il testo vigente (anche su siti non a pagamento tipo questo http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035 ) vedrà che l’art. 35 è cambiato rispetto allo scorso anno
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In caso di risarcimento ad una ditta, l’Ente pubblico ha comunque l’obbligo di chiedere il DURC oppure può essere omesso in quanto trattasi di risarcimento danni?
grazie
Ritengo che se non è un risarcimento legato ai casi in cui si chiede il DURC si possa prescindere dal chiederlo. Il durc si chiede per appalti, sovvenzioni, contributi, concessioni, finanziamenti… Di risarcimenti la norma non parla ma se sono legati a queste fattispecie, lo chiederei.