Il rendiconto delle erogazioni liberali COVID-19

Il rendiconto delle erogazioni liberali COVID-19

Il rendiconto delle erogazioni liberali COVID-19

Nel profluvio di norme emanate a seguito dell’emergenza covid-19, ce n’è una che potrebbe essere sfuggita alla maggior parte delle amministrazioni, perché introdotta in uno dei primi decreti e mai più nominata in seguito: il rendiconto delle erogazioni liberali ricevute.

La fonte dell’obbligo

L’art. 99 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” infatti prevedeva che il Dipartimento della Protezione Civile potesse aprire uno o più  conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19. Proseguiva poi affermando che “l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del SSN da utilizzare nelle attivita’ di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto… a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalita’”.

Il comma 5 di tale articolo concludeva stabilendo che “Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale e’ autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilita’. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra’ essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalita’”.

Gli enti soggetti all’obbligo

Dal tenore letterale dell’art. 99, pare che soggetti all’obbligo di rendicontazione siano solo il Dipartimento della Protezione Civile e le aziende, agenzie ed “enti del Servizio Sanitario Nazionale” (che a mio avviso andrebbero intesi nel senso più ampio possibile, ad es. includendo anche i soggetti privati accreditati che abbiano ricevuto donazioni) e verosimilmente, a cascata, gli enti che abbiano eventualmente ricevuto da loro somme da impegnare in autonomia.

La ratio della norma è però quella di dare evidenza di come sono state usate le liberalità finalizzate al contrasto all’emergenza covid-19.

A mio avviso pertanto ogni amministrazione pubblica, non solo SSN e Protezione Civile, che abbia ricevuto (anche su conti non dedicati esclusivamente a questo fine) donazioni finalizzate a fronteggiare l’emergenza dovrebbe rendicontare al pubblico come ha usato tali somme (quindi anche l’ente locale, anche se non si è avvalso della facoltà di aprire conti correnti appositi). Anche se -ripeto- la norma impone questo obbligo di trasparenza solo a Dipartimento della Protezione Civile e SSN in senso lato, anche l’ANAC pone l’accento sul termine “ciascuna amministrazione beneficiaria” utilizzato dal legislatore. Ognuno quindi valuti da sé se assoggettarsi o meno alla rendicontazione separata delle donazioni ricevute.

Come adempiere

Premesso questo, come si adempie all’obbligo di rendicontazione? Per venire incontro agli enti ed uniformare i loro rendiconti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto di concerto con il Ministero Economia e Finanze un semplice modulo per facilitare e uniformare il lavoro delle amministrazioni, illustrandolo in questo comunicato.

A questo link, o alla mia pagina “schemi e modelli” è disponibile il modello in formato .doc (articolato in tre sezioni – anagrafica, tabellare e illustrativa), i cui contenuti sono da ritenersi i dati minimi essenziali da pubblicare al fine di garantire il rispetto della normativa citata.

Tali contenuti possono comunque essere integrati con dati ulteriori, quali gli interventi finanziati, il cronoprogramma, lo stato di avanzamento di eventuali lavori sovvenzionati, i fondi residui rimasti inutilizzati da imputare a riserve in bilancio, per favorire la massima trasparenza. In ogni caso le informazioni pubblicate non devono mai contenere dati personali.

Il modello dovrà essere pubblicato da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID19 (che, ricordiamo, al momento è fissato al 15 ottobre 2020) sul proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42 del d.lgs. 33/2013.

Il modello dovrà poi essere periodicamente aggiornato (ogni tre mesi) per dare conto delle spese effettuate e di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza, fino a completo utilizzo degli stessi.

 

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