La patente a crediti dell’edilizia
Uno dei problemi maggiori del settore edile è quello degli infortuni sul lavoro. Il legislatore ha tentato varie strade per arginare il fenomeno ma, stando sia alla cronaca nera che alle statistiche, non hanno avuto grandi effetti.
Dal 1 ottobre 2024 entra in vigore una novità, ritenuta inutile da alcuni e applaudita da altri, ossia la patente a crediti dell’edilizia (anche detta patente edile a punti). Questa patente è stata introdotta dal DL 19-2024, che ha modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 che ben conoscete.
In pratica, le imprese che operano sui cantieri edili dovranno ottenere questa patente, che nascerà con un ‘tesoretto’ di punti, come avviene per quella automobilistica. Se vengono commesse infrazioni o si verificano infortuni si perdono crediti e sotto una certa soglia non si può più lavorare. Se ci si comporta bene invece i crediti vengono rigenerati. In caso di infortuni mortali la patente viene sospesa.
La circolare dell’Ispettorato del Lavoro n.4 del 2024 detta le norme per la sua entrata in vigore, dal 1 ottobre 2024.
Chi deve ottenerla
In concreto, questa novità si applica a tutti coloro che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, co. 1, lettera a) del Dlgs. 81, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Ossia, devono avere la patente tutti coloro che svolgono prestazioni fisiche (non meramente intellettuali tipo ingegneri, geometri, architetti ecc.) su un cantiere.
Non rileva la nazionalità dell’operatore (gli stranieri o richiedono la patente italiana o devono produrre un “documento equivalente” alla patente nel loro paese), non rileva la dimensione dell’impresa (anche le imprese individuali senza dipendenti, gli artigiani ecc. devono averla), non rileva cosa vadano a fare (da chi effettua indagini archeologiche a chi tinteggia, dall’idraulico a chi monta i ponteggi…).
Non sono tenute a richiedere la patente le imprese che hanno ottenuto la qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Cosa serve per averla
La patente verrà rilasciata a coloro che dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla CCIAA;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso di DURC regolare;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso di DURF regolare, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Chiaramente a seconda della tipologia di impresa non tutti i requisiti saranno necessari contemporaneamente.
Come si ottiene la patente a crediti
Veniamo al punto dolente. Siamo a fine settembre e ancora il portale che deve rilasciare la patente a crediti dell’edilizia non è operativo, e l’INL rinvia a una prossima circolare le istruzioni su come chiedere il rilascio, ma il sistema deve entrare in vigore il 1 ottobre.
L’Ispettorato allora ha escogitato un escamotage: le imprese devono autocertificare via PEC allo stesso Ispettorato (usando un modello allegato alla circolare) il possesso dei requisiti e ciò le abiliterà ad operare sui cantieri per tutto il mese di ottobre 2024.
Prima o poi in ottobre (in teoria già il 1 ottobre, vedremo, non si sa neppure DOVE sarà il portale…) il portale andrà online e le imprese dovranno accedervi e chiedere il rilascio della patente vera e propria, dimostrando il possesso dei requisiti; se non lo faranno, dal 1 novembre sarà loro interdetta la possibilità di lavorare nei cantieri anche se hanno inviato la PEC in ottobre.
Questa modalità è astuta, così si evita il prevedibile collasso del sistema il 1 ottobre con tutte le imprese italiane che cercano di collegarsi assieme.
Per evitare facili frodi, se due imprese si fondono i loro crediti non si sommeranno, ma il nuovo soggetto erediterà solo i crediti dell’impresa con il maggior numero di punti, e basta.
I riflessi per le P.A.
Perchè la nuova patente a crediti dell’edilizia è importante per i funzionari pubblici? Perchè diventa un nuovo requisito da controllare (durante tutta la durata del cantiere) negli appalti pubblici.
Se un’impresa non ha mai conseguito la patente, se le è stata revocata, o se dopo averla ottenuta ha perso punti fino a scendere sotto la soglia minima di 15 crediti, infatti, non può operare nei nostri cantieri! (salvo l’eccezione che spiego sotto)
ATTENZIONE! Ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente (o del documento equivalente per le imprese straniere) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non tenute alla patente del possesso della certificazione SOA in corso di validità, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Per consentire il controllo, il portale dell’Ispettorato permetterà (prima o poi) alle pubbliche amministrazioni, al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di visualizzare la patente di tutte le imprese operative sul cantiere e controllare quanti punti hanno (fino ad allora, fatevi consegnare qualcosa dall’impresa…)
Non è ancora chiaro con che frequenza deve avvenire questo controllo, ma mi pare ovvio che non potrà certo essere quotidiano! Io sogno un portale collegato con la PCP e che -se e quando un’impresa scende sotto la soglia minima- manda un avviso all’ANAC; ANAC, ricevuto il codice fiscale dell’impresa, avvisa tutte le stazioni appaltanti che hanno indicato quell’impresa come esecutore di un appalto, così che sappiano che devono allontanarla. Analogamente spero che sarà integrata nel FVOE 2.0. Lo so, mi illudo, ma lasciatemi sognare che ogni tanto qualcosa venga fatto bene.
Riguardo la perdita di crediti che porta la patente sotto alla soglia dei 15, infine, possono verificarsi due casi:
- se sullo specifico cantiere l’impresa ha eseguito lavori per un valore pari almeno al 30% di quanto previsto nel capitolato, potrà continuare a lavorare per completare l’appalto;
- se invece l’impresa non è arrivata almeno al 30%, dovrà essere allontanata.
Grazie, ho solo un dubbio relativo agli appalti già sottoscritti e a cantiere già aperto e ai subappalti: la patente a punti si applica anche a tali OE?
Secondo me sì, non ho visto articoli che parlano di applicabilità solo per i nuovi cantieri…