Nel tentativo di far “ripartire” l’Italia dopo la tempesta coronavirus, il Governo ha adottato alcune leggi dirette a velocizzare l’operato della pubblica amministrazione, sul presupposto che, ripartendo, la PA si trascinerà dietro tutto il Paese. Il proposito è senz’altro lodevole, l’attuazione decisamente più discutibile. Se gli atti adottati sono pochi (essenzialmente i decreti “agosto” e “semplificazioni”), infatti, il loro contenuto è sterminato, al punto da farli sembrare altrettante piccole leggi di bilancio; le disposizioni che contengono sono numerosissime e di difficile lettura per la tecnica di redazione normativa scelta (il classico “all’art. … del D.Lgs. … modificato con … la parola … è sostituita dalla parola…”).
Ciò rende il lavoro dei poveri funzionari ammnistrativi e tecnici molto complesso. Già capire cosa è cambiato richiede molto tempo ed è facile perdersi qualcosa. Nel tentativo di aiutare i colleghi come mia abitudine, provo a riepilogare qui le novità più rilevanti degli ultimi mesi ma SENZA ALCUNA PRETESA DI ESAUSTIVITA’. Ci sono molte altre disposizioni che potrebbero risultare di interesse di uno o più uffici.
Proroga dello stop della “verifica Equitalia”
Se ricordate, le verifiche degli inadempimenti, da effettuare sui pagamenti superiori ai 5.000 euro ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 erano state sospese causa covid dal DL 17 marzo 2020, n. 18 (“cura Italia”) fino al 31 agosto. All’approssimarsi della scadenza, il “decreto agosto” (DL 104-2020) all’art. 99 proroga la sospensione delle verifiche fino al 15 ottobre.
Trattandosi di un decreto legge, ovviamente bisognerà attendere la conversione per avere la conferma di questa previsione, ma fino ad allora la sospensione è efficace.
AGGIORNAMENTO: il DL 129/2020 del 20 ottobre ha ulteriormente differito il termine di sospensione, portandolo al 31 dicembre 2020. Il termine è poi stato ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2021 (con un comunicato stampa…)
Differimento dell’obbligatorietà di PagoPA
A termine già scaduto, il DL 16 luglio 2020, n. 76 (“semplificazioni”) è intervenuto sul D.Lgs. 217 del 2017 spostando al 28 febbraio 2021 l’obbligo di utilizzare PagoPA per tutte le transazioni verso pubbliche amministrazioni. Vista l’enfasi del Governo verso la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, è ragionevole supporre che non vi saranno altre proroghe (emergenze sanitarie permettendo). Conviene quindi attrezzarsi per tempo per adempiere all’obbligo.
Proroga dello split payment
La scissione dei pagamenti o “split payment” è quel particolare meccanismo in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi effettuati da determinati soggetti l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non dal fornitore. Questo regime particolare deroga alle regole ordinarie del diritto UE e come tale è temporanea e soggetta a preventiva autorizzazione comunitaria (anche perché priva di liquidità le imprese ed è per questo fonte di malumori). L’autorizzazione era in scadenza il 30 giugno 2020 e l’Italia ha chiesto una ulteriore proroga solo il 27 marzo scorso. Al 30 giugno la proroga non risultava ancora pervenuta.
Si torna quindi alla fatturazione IVA ordinaria? No.
Il MEF con un comunicato stampa del 3 luglio ha informato i contribuenti che sebbene la decisione non sia ancora stata ufficializzata, “il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla GU dell’Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Lo split payment continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972 sull’Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
Di conseguenza, anche se manca l’ufficialità, la scissione dei pagamenti continuerà ad accompagnarci fino al 30 giugno 2023.
Differimento al 2021 del rinnovo degli inventari dei beni mobili
Come ben sanno i consegnatari dei beni mobili, di regola ogni 5 anni avviene l’operazione di “rinnovo inventariale” in occasione della quale (semplifichiamo) si procede a una revisione generale dei beni di inventario e a rinumerarli per riempire i ‘buchi’ creatisi negli anni con gli scarichi e i passaggi ai registri dei beni durevoli. Il prossimo rinnovo quinquennale era previsto alla data del 31 dicembre 2020.
L’art. 70 del “decreto agosto” stabilisce che per alleggerire i carichi di lavoro delle amministrazioni statali, “il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all’articolo 17, comma 5, del DPR 4 settembre 2002, n. 254, è effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021”
No variazioni di bilancio e FPV al tesoriere degli enti locali
Il decreto agosto è intervenuto sul Testo Unico degli Enti Locali alleggerendo ulteriormente le comunicazioni al tesoriere, già sensibilmente ridotte con il DL 124-2019. Abrogando i commi 4 e 6 dell’art. 163 e il comma 9-bis dell’art. 175 del Tuel infatti il decreto agosto abroga l’obbligo di trasmettere al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. Inoltre viene meno l’obbligo di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio.
Un nuovo obbligo di trasparenza
Incomprensibilmente, poiché assolutamente slegato dall’emergenza e poiché appesantisce il lavoro degli uffici, il legislatore introduce un nuovo obbligo di pubblicazione-trasparenza come se quelli attuali non bastassero: l’art. 41 del DL semplificazioni stabilisce infatti che i soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico diano notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali (quindi Amministrazione Trasparente), dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l’importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
Sempre a proposito di CUP, l’art. 41 del DL 76 dispone che gli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, siano nulli in assenza del codice CUP, che costituisce elemento essenziale dell’atto stesso.
Modifica della responsabilità erariale
Nel tentativo di incentivare i dipendenti pubblici a darsi da fare e per rassicurarli nelle loro paure di venire chiamati in causa dal giudice contabile, il legislatore è intervenuto sul regime della responsabilità erariale: l’art. 21 del DL 76 (semplificazioni) stabilisce infatti che -limitatamente ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021- la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità, sia “limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta”. Inoltre, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso quindi è quantomai difficile!
Resta la responsabilità per colpa nei casi in cui i danni siano stati cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Vedremo in seguito le -importanti- novità nel settore degli appalti pubblici
grazie! nessun commentatore aveva ancora sottolineato il contenuto dell’art. 41… e dire che questo articolo è rubricato “semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche”…
Grazie a lei. Il fatto è che con leggi così vaste e (come giustamente osservava lei) fuorvianti nelle rubriche degli articoli e nella formulazione, è un attimo perdersi qualcosa. Sicuramente ho omesso molte cose anch’io.