Le novità del 2025 sugli appalti pubblici
Come spesso avviene, tra fine ed inizio anno il legislatore, il Governo e le varie Autorità esistenti decidono di cambiare qua e là il modo di lavorare dei funzionari pubblici. A volte entra in funzione un nuovo software, altre volte si avvia una rivoluzione tipo quella della digitalizzazione del ciclo degli appalti dello scorso anno, a volte ci si limita a qualche aggiustamento con circolare, ma in ogni caso qualche novità c’è sempre.
Anche quest’anno ci sono alcune cosucce interessanti, che provo a riassumervi in questo articolo riservandomi di approfondire con articoli separati quelle più corpose.
La PCP e gli appalti sotto i 5.000 euro
Come ricorderete tutti, quando è partita la digitalizzazione degli appalti l’ANAC aveva consentito di usare la sua piattaforma “PCP” anzichè MEPA e similari per chiedere il CIG, limitando questa possibilità ai soli appalti di importo inferiore ai 5.000 euro.
Questa facoltà era stata accordata solo fino al 31 dicembre 2024. Ebbene, in extremis ossia a ridosso della mezzanotte di S.Silvestro l’ANAC ha prorogato la possibilità di usare la PCP fino al 30 giugno 2025, in questi casi:
- per tracciare gli affidamenti in house
- per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni sia se i bandi sono stati pubblicati entro il 31/12/2023 che per quelli pubblicati dal 1/1/2024 (occhio però, se si tratta di convenzioni MEPA per il momento il cig va chiesto da lì altrimenti il processo di ordine si blocca! MEPA per ora non permette di inserire CIG richiesti altrove)
- per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art. 76, co. 6, del codice (se prevista dalla documentazione di gara originaria e se la procedura è stata pubblicata prima del 31/12/2023)
- per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023 (nell’atto si dice del 2022, ma è quella del 2023)
- per tutte le fattispecie in cui si deve usare la scheda P5 (in questo caso si potrà usare la PCP anche dopo il 30 giugno, senza limiti temporali)
- per gli appalti fino a 5.000 euro ATTENZIONE, non si tratta più di una facoltà generalizzata, ma limitata ai soli casi di malfunzionamento delle altre piattaforme (quindi suggerisco di salvarsi screenshot o messaggi degli enti gestori)
Non c’è dubbio che quest’ultima fosse la notizia più attesa in assoluto.
Appalti “in house” e imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate, interpellata sulla necessità o meno di versare l’imposta di bollo per gli affidamenti diretti in house, ha risposto affermativamente, perchè sono anch’essi contratti pubblici disciplinati dal Codice.
Ne deriva che tali affidamenti ”diretti” sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici. Quindi, più è corposo l’affidamento più alta sarà l’imposta dovuta.
La verifica di casellario e anagrafe sanzioni da reato
Sul tema della verifica dei requisiti, il Ministero della Giustizia aveva dato ordine alle cancellerie di non evadere più le richieste di casellario giudiziale e di anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato pervenute via PEC a partire dal 1 gennaio 2025, vista l’esistenza del FVOE che risponde automaticamente.
Con circolare del 13 dicembre 2024 però il Ministero è tornato sui suoi passi. Su richiesta espressa di ANAC (che evidentemente si è resa conto che il FVOE non è poi così interoperante come millantato) il termine è stato infatti spostato al 30 giugno 2025.
Dopo quella data si dovrà usare obbligatoriamente il FVOE e le cancellerie risponderanno solo alle richieste di certificato dei carichi pendenti.
Le linee guida ANCI sugli appalti informatici
L’ANCI ha pubblicato un utilissimo ed interessantissimo vademecum sugli affidamenti sottosoglia di servizi e forniture informatiche (con una sezione speciale per gli appalti legati al PNRR).
Anche se -ovviamente- pensato per gli enti locali, consiglio fortemente a tutti di scaricarselo e leggerlo con attenzione, perchè ha un taglio decisamente pratico ma anche la spiegazione giuridica dettagliata di ciò che espone (dalla scelta del codice CPV al CCNL eccetera).
Questo documento è stato pubblicato prima del ‘Correttivo’, ma sarà costantemente aggiornato, quindi tornate periodicamente su quella pagina a vedere quando esce la nuova versione.
SABAP come stazioni appaltanti
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 “Misure urgenti in materia di cultura” ha modificato l’art. 63, co. 4, primo periodo, del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, inserendo “di diritto” tutte le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio dei capoluoghi di regione (solo queste) nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate tenuto dall’ANAC.
Questo passaggio era indispensabile per non bloccare almeno a livello astratto l’attività del Ministero della Cultura a seguito della soppressione dei Segretariati Regionali. Che le SABAP siano in grado di gestire in concreto appalti sopra soglia, tuttavia, è una questione molto meno lineare.
Ritengo che questa qualificazione ex lege sia totale, ossia per tutte le tipologie di qualificazione e tutti gli importi.
Sempre il DL 201 consente al soppresso Segretariato Regionale del Lazio di continuare ad utilizzare le risorse disponibili nella propria contabilità -sebbene teoricamente soppresso- fino al 31/12/2025. Analoga facoltà è stata accordata alle Direzioni Regionali Musei trasformate/accorpate in Istituti autonomi dal D.L. 202-2024 “Milleproroghe”.
La qualificazione anche per l’esecuzione degli appalti
Sempre relativamente alla qualificazione, fino al 31 dicembre era previsto (art. 8 co.1 del Codice) che le stazioni appaltanti qualificate per l’affidamento degli appalti venissero automaticamente qualificate anche per l’esecuzione degli stessi mentre dal 1 gennaio 2025 era previsto che servisse una qualificazione a sè per questo aspetto specifico.
Invece il “Correttivo” al D.Lgs.36/2023, approvato recentemente, riscrive l’art. 8 dell’allegato II.4 al Codice prevedendo che le stazioni appaltanti qualificate per l’affidamento di qualcosa (lavori, servizi ecc.) sono automaticamente qualificate anche per l’esecuzione delle medesime cose, nei corrispondenti livelli di qualifica (e meno male).
Le stazioni appaltanti non qualificate possono eseguire (ossia curare la fase di direzione dell’appalto) appalti di importi per cui servirebbe la qualificazione solo in taluni casi specificati sempre nell’allegato II.4 riformulato.
Il correttivo al codice
La principale novità di fine anno, viene da sè, è stata l’approvazione di un decreto “correttivo” del D.Lgs. 36 (D.Lgs. 31 dicembre 2024 , n. 209).
Questo correttivo è abbastanza corposo e merita un articolo a sè. Ho voluto anticiparvi giusto la novità sulla qualificazione perchè particolarmente significativa, ma anche su questa mi riservo di dettagliare meglio le novità in seguito in un articolo a sè stante.
Intanto GRAZIE sempre per i preziosissimi contributi!!
Chiedo rispetto a:
…”Dopo quella data si dovrà usare obbligatoriamente il FVOE e le cancellerie risponderanno solo alle richieste di certificato dei carichi pendenti…”
Sul FVOE ora è possibile effettuare anche la verifica relativa all’ottemperanza della legge 68/99?
Grazie
Giusy Megaro
Credo di no. Ma è in continua evoluzione, basta controllare al momento delle verifiche se c’è qualcosa di nuovo perchè roba nuova può apparire da un giorno all’altro.