Cos’è e perchè è stata creata
Oggi parlerò di “tracciabilità dei flussi finanziari” (in ambito PA). Con questo termine si indica una serie di disposizioni emanate dal 2010 in poi con lo scopo di ‘tracciare’, ossia ‘seguire’, il denaro pubblico una volta uscito dalle casse dello Stato e degli altri enti.
La principale fonte normativa su questa materia è il “Piano straordinario contro le mafie” legge 13 agosto 2010, n. 136 (specificamente gli artt. 3 e 6), ma la vera Bibbia per l’operatore che deve cimentarsi con questo tema sono le FAQ e le Linee Guida dell’Autorità Anticorruzione, indispensabili per chiarire molti punti controversi e casi specifici.
Lo scopo della disciplina è fornire agli inquirenti una serie di strumenti investigativi utili a prevenire e –nel caso- reprimere le infiltrazioni della criminalità nel settore degli appalti pubblici. L’origine del problema è facilmente intuibile: vi sono soggetti poco raccomandabili che si aggiudicano commesse pubbliche e –una volta pagati- scompaiono lasciando l’opera a metà, o che realizzano manufatti con materiali scadenti, o che sono prestanome, o che subappaltano a imprese mafiose, o che non versano le imposte dovute, o utilizzano lavoro nero… l’elenco potrebbe essere lungo. In molti di questi casi le indagini si sono arenate perché i pagamenti erano avvenuti in contanti o perché si perdevano in una miriade di imprese subcontraenti e subfornitrici e se ne perdevano le tracce.
Il legislatore con le norme del 2010 ha quindi cercato di creare un sistema per sapere, per ogni appalto (non ci sono soglie minime di applicazione), chi esattamente incassa il corrispettivo, per quale appalto ha ricevuto ogni somma e infine come ha speso le somme ricevute.
Dovete applicarla?
In questo articolo non parlerò dell’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità, perché su questo tema ci sono veramente troppi casi particolari, ognuno dei quali meriterebbe un articolo a sé. E’ sufficiente sapere che la tracciabilità, essendo stata creata per contrastare il crimine organizzato, riguarda in generale PA e imprese soggette al Codice dei contratti, mentre i casi di non applicabilità sono eccezioni.
Di regola, se state applicando il Codice dei contratti dovete quasi sicuramente applicare anche la normativa sulla tracciabilità. Non vi siete tenuti solo se avete a che fare con un’altra PA (ad es. per un appalto in house, o per il pagamento di servizi quale lo smaltimento di rifiuti…) e negli altri casi particolari esaminati con precisione nelle Linee Guida e FAQ già citate.
Nel dubbio io vi consiglio caldamente di applicare la tracciabilità, perché quando si può è sempre meglio mettere in pratica una disciplina di contrasto al crimine, che nel caso specifico per il funzionario è anche piuttosto semplice.
In cosa consistono gli obblighi di tracciabilità?
Gli obblighi di tracciabilità si articolano in tre tipi di misure, rivolte sia alle PA che ai privati:
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