La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare sulla chiusura della contabilità 2019, che quest’anno porta il n. 28. Finalmente si cominciano a vedere nero su bianco alcune istruzioni concrete sulle novità preannunciate da mesi sulla fase di chiusura-apertura anno, ma chi si aspettava di vedere chiariti tutti i dubbi resterà deluso.
Le novità
Per la prima volta vediamo messe nero su bianco alcune novità che potevamo immaginare, ma che non erano ancora state confermate espressamente:
- Scompaiono i trasporti.
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Scompare l’obbligo di estinguere gli O.A. con importi residui non superiori a 5,16 euro mediante il versamento in conto entrate.
- Scompaiono i mod. 62 c.g., ma ATTENZIONE, non in assoluto!! Restano per gli impegni assunti prima del 2019 estinguibili mediante emissione di OA, a fronte dei quali, al termine di tale esercizio finanziario, sono accertati residui per i quali non siano decorsi i termini di conservazione, oltre che per gli impegni registrati negli anni fino all’esercizio finanziario 2018 che recano in allegato clausole relative ad esercizi successivi. In questi casi il mod. 62 va predisposto. Ritengo che sia indispensabile il supporto degli uffici centrali per capire esattamente quali OA ricadano in queste fattispecie, perchè un funzionario delegato potrebbe sbagliare.
- Nasce il “programma di spesa in conto residui” per chiedere i ‘residui di spesa delegata’ ossia le somme rimaste sugli OA e ancora necessarie al funzionario delegato.
- Gli speciali ordini di pagamento devono essere ripianati entro l’esercizio di competenza (se un obbligo non ha sanzione tanto vale non inserirlo proprio…)
Come spesso accade, la parte più interessante per gli operatori è l’allegato alla circolare, che contiene le scadenze delle varie operazioni. Vediamole insieme.
Le scadenze per accrediti e pagamenti
Entro il 22 novembre le Amministrazioni centrali devono ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri uffici periferici ai sensi del disposto di cui all’art. 34-quater della legge n. 196/2009.
Gli “ordini di pagare” possono essere trasmessi alle RTS o agli UCB non oltre il 6 dicembre (il 16 per i mandati di versamento dell’IVA).
Il termine per l’invio alle Ragionerie (o agli UCB) degli Speciali Ordini di Pagamento (S.O.P.) è fissato all’11 dicembre.
Gli ordini di accreditamento di contabilità speciale possono essere trasmessi alle RTS o agli UCB non oltre il 12 dicembre, il 13 per gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.
Il 13 dicembre è anche l’ultimo giorno per l’autorizzazione dei pagamenti su Cedolino Unico da parte delle Ragionerie. Quindi non aspettate l’ultimo momento ad inviare gli elenchi!
Gli ordinativi secondari possono essere firmati (e inviati in Banca d’Italia) solo fino al 20 dicembre.
Entro il 31 dicembre devono essere rinnovati i c.d. “pagamenti non andati a buon fine“. Questo termine è particolarmente importante per quelli non andati a buon fine nel 2018, perchè se non saranno rinnovati le relative somme saranno riversate all’entrata.
Le scadenze per le operazioni di rendicontazione
Se sono stati emessi ordinativi solo telematici il visto di concordanza non serve. Se ne sono stati emessi di cartacei, va chiesto e la scadenza è il 31 gennaio 2020.
I rendiconti devono essere presentati entro il 24 gennaio 2020.
Entro il 31 gennaio 2020 bisogna predisporre i mod. 62 C.G., per i soli casi in cui sono ancora previsti. ATTENZIONE, quello che viene richiesto tramite 62 c.g. non deve essere chiesto col programma residui e viceversa!
Sempre entro il 31 gennaio 2020 deve essere predisposto e validato dai funzionari delegati il “programma di spesa in conto residui”.
I rendiconti suppletivi (per le somme prelevate in contanti e non spese entro la fine dell’anno), vanno presentati entro il 31 marzo 2020.
Relativamente invece agli adempimenti dei consegnatari, è fissata al 17 febbraio la scadenza per la presentazione dei rendiconti dei beni durevoli e dei beni inventariali (perchè il 15 è un sabato).
Le operazioni da svolgere in concreto sono illustrate negli articoli raggiungibili con i link che trovate in ogni punto, con l’avvertenza che sono stati scritti per la chiusura del 2018. Ritengo che le procedure siano le stesse, ma resta sempre valida l’avvertenza di non prendere questo blog come oro colato, perché potrebbero essere avvenute modifiche a Sicoge, novità che scopriremo solo al momento di effettuare ogni singolo adempimento.
Alcune riflessioni
A prima vista si potrebbe dire che la montagna ha partorito un topolino. Scadenze a parte, infatti, la circolare dà ben poche certezze, un pò per il consueto (eccessivo) tecnicismo che la contraddistingue, un pò perchè arriva quando ancora la funzione “programma residui” non è stata realizzata.
A ben vedere però le poche novità che ci sono, sono decisamente deludenti.
Il termine per trasmettere gli OA ai funzionari delegati slitta in avanti, e sa veramente di presa in giro. Visto che le somme impegnate (dal centro) e non accreditate diventano economie, è facile immaginare che assisteremo a una pioggia di accreditamenti in extremis. Con una settimana di tempo scarsa per emettere gli ordinativi, però, sarà quasi impossibile usarli e bisognerà inserirli nel programma residui.
A proposito del programma, la circolare non chiarisce assolutamente come funzionerà il programma residui: se basterà indicare sinteticamente -magari cumulativamente per OA- gli impegni assunti e i relativi importi (come nei vecchi 62 c.g.) o se occorrerà inserire dettagliatamente ogni singolo impegno, se dovremo allegare documentazione o no… si limita a dire che andrà predisposto via Sicoge. Spero che la funzione non diventi disponibile il 30 gennaio, e che almeno sia precompilata con le somme rimaste in ogni OA. Idealmente auspico che mostri solo gli OA per cui non si deve presentare un mod. 62 c.g.! Soprattutto spero che sia chiarito (o in Sicoge o in una futura circolare) che succede se un FD non chiede tutta la somma residua: mi auguro che ci sia una funzione per “rinunciare” ai fondi o quantomeno che in automatico tutto quanto non riprogrammato sia considerato non necessario al funzionario delegato, altrimenti si creeranno malintesi (ho già visto riaccreditare somme per cui -volutamente- non era stato inoltrato il mod. 62 c.g.).
Ancora, la circolare non fissa alcun termine per gli uffici romani per dar seguito ai piani di spesa in conto residui. Questo termine a mio avviso era indispensabile. Non è dato sapere se le somme richieste torneranno disponibili con la rapidità dei vecchi trasporti o con la lentezza dei vecchi 62 c.g., e questo mi fa temere il peggio. Già i 62 c.g. dovevano essere riaccreditati in 8 mesi e il termine spesso veniva disatteso, figuriamoci se un termine non esiste proprio…
Infine, la circolare chiarisce che gli uffici centrali non sono vincolati dal programma e che possono ‘girare’ i residui a funzionari delegati diversi da quelli che li hanno generati. Opzione utile, ma che dubito sarà molto usata.
A fronte di tutto questo l’unica novità che non costituisce un aggravio di lavoro è il venir meno dell’obbligo di estinguere gli OA con meno di 5,16 euro. Accontentiamoci.
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