Uno dei sogni delle imprese che partecipano alle gare è quello di non doversi cimentare ogni volta con moduli diversi, o comunque di poter ‘riciclare’ le dichiarazioni già preparate in altre occasioni, così da perdere meno tempo. Il DGUE (o Documento di Gara Unico Europeo) dovrebbe servire proprio a questo scopo. Vediamo cos’è e come si usa.
Perchè è stato inventato il “DGUE”
Uno dei principali problemi sia per i funzionari pubblici che per i partecipanti alle gare d’appalto è la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Si può dire che sebbene i requisiti siano sempre gli stessi, quasi ogni PA ha la sua modulistica per dichiararne il possesso, e questo complica molto la vita alle imprese.
Inoltre rende molto ardua la concorrenza tra imprese di diverse nazionalità, allontanando il sogno (utopia?) di un vero mercato unico europeo in cui ogni azienda (incluse quelle di piccole dimensioni) può gareggiare in ogni Stato ad armi pari con quelle ‘di casa’.
L’Unione Europea, per cercare di ovviare a questo problema, ha inventato un documento uniforme per tutti, il “DGUE” (o Documento di Gara Unico Europeo) appunto, imponendone l’uso a tutti gli Stati membri. In questo modo la partecipazione alle gare dovrebbe essere semplificata.
Come è fatto il DGUE
Il DGUE è disponibile su vari siti, (ad esempio qui da me o su quello del Ministero delle Infrastrutture c’è un modello in formato .doc mentre sul sito della Commissione Europea c’è un servizio di compilazione guidata) ed è diviso in sei parti.
La prima si riferisce alla stazione appaltante ed è l’unica compilata da questa.
La seconda parte riguarda l’impresa, i suoi legali rappreentanti, l’iscrizione in albi, le qualifiche SOA, il subappalto e l’avvalimento.
La terza parte contiene le dichiarazioni circa le cause di esclusione dalla gara (condanne, irregolarità contributive ecc.).
La quarta parte riguarda la capacità finanziaria e quella tecnico-professionale dell’impresa.
La quinta parte è eventuale, solitamente si usa nelle procedure ristrette, competitive negoziate, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l’innovazione. In generale, quando si deve ridurre il numero dei concorrenti e si chiede all’impresa di soddisfare regole e criteri fissati per quello specifico appalto dalla stazione appaltante.
La parte finale riguarda l’assunzione di responsabilità per dichiarazioni mendaci ed è precompilata.
Descritto così può sembrare molto complesso e aprendo il modello si può restare sconvolti dalla sua lunghezza (16 pagine da vuoto). In effetti, per essere una “semplificazione”, secondo me la forma lascia abbastanza a desiderare.
Il DGUE in Italia
In Italia il DGUE è stato previsto dall’art. 85 del Codice dei Contratti, il quale stabilisce che “Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.”
Il suo uso da parte della stazione appaltante è sempre obbligatorio (sia per lavori che servizi e forniture) qualunque sia la procedura di affidamento, salvo il solo caso dell’art. 36 co.2 lettera a) (affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro), in cui il suo uso è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante.
Ogni volta che viene usato, la stazione appaltante lo prepara compilando la parte I e poi lo trasmette agli invitati (o lo mette tra la documentazione di gara) così che possano completarlo.
Come compilare il DGUE
Dal 18 aprile 2018 il DGUE va compilato esclusivamente in modalità elettronica (prima era possibile la stampa) e quindi firmato digitalmente dall’impresa. Oltre a poter compilare direttamente il file .doc predisposto dalla stazione appaltante, è possibile usare il servizio di compilazione della Commissione Europea.
Come dicevo, per il funzionario è banale, perchè deve compilare solo la parte I che è quantomai intuitiva. Inoltre se è stato pubblicato un avviso sulla GUCE, la compilazione col servizio di compilazione guidata è automatica. E’ caldamente consigliato specificare nei bandi quali punti e parti del DGUE devono compilare le imprese, specie se si chiedono cose particolari tipo requisiti specifici.
Per l’impresa la compilazione è difficile solo la prima volta, perchè poi la stragrande maggioranza dei dati in genere non si tocca più (e altri tipo il fatturato vanno cambiati una volta l’anno) e comunque di regola vanno compilate solo tre parti (II-III-IV, a volte la V). In caso di consorzi, avvalimenti ecc. ciascuna impresa deve compilare un DGUE per la sua parte. Fate riferimento alle linee guida MIT per ogni chiarimento.
Chiaramente, se l’impresa usa un file vuoto o ricicla un DGUE usato in precedenza, dovrà ricopiare-cambiare i dati già messi dalla stazione appaltante nella sezione I. Se è il funzionario amministrativo a creare il DGUE, in linea di massima potrà riutilizzare solo denominazione e recapiti dell’ente perchè gli altri dati (denominazione appalto, cig ecc) cambiano. Per questo consiglio di usare il file word e non il servizio della Commissione, perchè dovendo compilare solo la parte I, si fa prima.
Potete trovare il modello .doc del DGUE nella pagina Schemi e modelli
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