Il controllo delle ritenute negli appalti – le sanzioni

Il controllo delle ritenute negli appalti – le sanzioni

Abbiamo visto in cosa consistano i nuovi obblighi introdotti dal DL 124-2019 e relativi al controllo delle ritenute negli appalti ad alta intensità di manodopera. Le sanzioni previste a carico di chi non rispetta la nuova normativa sono rivolte sia ai committenti che agli appaltatori. Vediamole in dettaglio:

Sanzioni a carico delle imprese

Se l’appaltatore non trasmette la documentazione dovuta, il committente è tenuto a bloccare il pagamento di quanto l’impresa ha maturato il mese precedente.

Se la documentazione è stata trasmessa, ma da essa emerge che ci sono ritenute non versate, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa fino a concorrenza dell’ammontare delle ritenute non versate, o del 20% del valore complessivo dell’appalto. Fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso.

In entrambi i casi il committente deve informare il proprio ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni (non è ben chiaro come, ma penso che presto ci saranno istruzioni in merito). L’impresa sarà così sanzionata per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento.

Sanzioni a carico dei committenti

Se non blocca o sospende i pagamenti o non informa l’Agenzia delle Entrate, il committente è passibile di una sanzione pari a quella che è stata irrogata all’impresa per erronea determinazione o mancato versamento delle ritenute.

L’eccezione

E’ del tutto evidente che queste nuove prescrizioni introducono un aggravio burocratico notevole sia per i committenti (che potrebbero persino essere invogliati ad assumere il lavoratore, piuttosto che prenderlo in appalto esternamente a queste condizioni) che per le imprese. La norma prevede però un’eccezione: il controllo del versamento delle ritenute non si applicherà infatti alle imprese che si possano definire “fiscalmente affidabili” (che quindi secondo l’intenzione del legislatore dovrebbero essere preferite dai committenti al momento della stipula di un appalto)

Il certificato di regolarità fiscale

Il comma 5 dell’art. 17-bis D.Lgs. 241-1997 stabilisce che le prescrizioni sul controllo del versamento delle ritenute negli appalti a prevalente utilizzo di manodopera non si applicano alle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie che all’ultimo giorno del mese precedente a quello considerato:

  • risultino in attività da almeno tre anni,
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi
  • abbiano effettuato nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi,
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
  • possano comprovare la sussistenza di questi requisiti “allegando la relativa certificazione”

Dal 1 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate dovrebbe mettere a disposizione delle imprese in via informatica questo certificato, valido quattro mesi, e in seguito dovrebbe essere istituito un sistema di verifica semplificato del versamento delle ritenute e della regolarità fiscale delle imprese. Non escludo che sia creato un sistema di certificazione fiscale analogo al DURC o alla “verifica inadempimenti”.

 

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