L’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012 del 2023

L’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012 del 2023

L’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012 del 2023

In un precedente articolo abbiamo visto in cosa consiste l’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012. Ora vedremo passo passo come effettuare l’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012 del 2023.

Che dati pubblicare

Come ho già scritto altrove, devono essere pubblicati online i dati previsti dalla delibera ANAC n.39-2016, ossia: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione al netto dell’IVA, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

Tutti questi dati, già caricati durante l’anno in tabelle su “amministrazione trasparente”, ai fini di questo adempimento devono essere pubblicati, tutti assieme, in “formato aperto”. In particolare devono essere contenuti in un unico file XML predisposto in modo da rispettare le “specifiche tecniche” dettate da un apposito documento dell’ANAC. Attenzione, l’XML ha uno schema che può variare di anno in anno. Lo schema del 2023 si trova a questo link. Quest’anno ANAC ha comunicato che non ci sono state modifiche al tracciato quindi se lo scorso anno siete riusciti a pubblicare un file che ha superato il controllo dell’ANAC, quest’anno non dovreste avere problemi.

Tornando alla pubblicazione in amministrazione trasparente, se anche avete già pubblicato i dati in un bellissimo pdf, o in una chiarissima tabella nella vostra pagina web, ma non siete ancora in regola. Serve l’XML. (Perchè? Perchè contiene i dati grezzi, elaborabili da chiunque voglia farlo, mentre il pdf no)

L’Autorità nelle sue FAQ precisa che la pubblicazione deve riguardare l’intera stazione appaltante come individuata dal codice fiscale e che in caso di gare in corso, per quelle non va pubblicato nulla fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se a fine anno vi sono appalti ancora non definiti, pertanto, questi dati devono essere pubblicati solo a offerte aperte e per quanto noto a quel momento, poi saranno aggiornati nell’anno seguente.

Questa pubblicazione conclude il lavoro di un intero anno. Tutti i più diffusi software gestionali in uso negli uffici pubblici sono in grado di estrapolare automaticamente il file xml dai dati inseriti per memorizzare impegni e pagamenti. Altri enti prevedono il caricamento su apposite piattaforme da cui ricavare il file. In ogni caso, scordatevi di poter improvvisare la creazione del file da una tabella qualunque, a meno che non siate informatici provetti.

Attenti anche al termine: l’adempimento va concluso entro il 31 gennaio di ogni anno. Se sforate di un giorno o due non è una tragedia, perchè le verifiche dell’ANAC ci sono sempre (v. infra) ma richiedono tempo, non sono istantanee.

Come provvedere alla “pubblicazione”

Dando per scontato che disponiate del file, comunque lo abbiate ottenuto, lo dovete caricare sul sito internet istituzionale. In particolare, dovete caricarlo in “amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”.

Il file deve essere scaricabile come xml, quindi non fate il copincolla del testo del file, come ho visto su alcuni siti! Se fate questo l’Autorità vi giudicherà inadempienti.

Per evitare problemi suggerisco caldamente di controllare se l’XML è corretto (ossia se è conforme all’ultima specifica tecnica ANAC) utilizzando un “validatore” come questo (NB ce ne sono vari, basta cercare). Inoltre provate se il link del sito funziona (ossia se cliccandolo vi propone di scaricare il file) prima di inviare la pec di cui parlerò tra un attimo.

Altra cosa importantissima, questo adempimento va ripetuto ogni anno caricando un nuovo file. Non dovete assolutamente usate lo stesso indirizzo anno dopo anno! I file infatti devono restare pubblicati per cinque anni (decorrenti dal 1 gennaio successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione), quindi il cittadino deve poter scaricare tutti i file dell’ultimo quinquennio. Di conseguenza, nella sezione bandi e contratti devono esserci anche i cinque link dei cinque file xml degli ultimi anni (l’ANAC verifica solo l’adempimento dell’ultimo anno quindi se togliete gli anni precedenti non è detto che se ne accorga, ma non ha senso rischiare).

E’ abbastanza discusso cosa debba avvenire dopo i cinque anni. La legge inizialmente prevedeva che venissero archiviati in una apposita sezione ‘Archivio’ del sito e i fautori della trasparenza totale chiedevano che restassero online indefinitamente. Il Garante della Privacy però ha evidenziato come mantenere pubblicati sine die anche solo in una sezione ‘archivio’ dati personali per cui è venuto meno l’interesse pubblico alla conoscenza è contrario al principio di proporzionalità e alla normativa europea. Ha quindi ordinato che dopo il quinquennio i dati siano accessibili solo secondo le norme previste per l’accesso agli archivi (potete leggere le Linee Guida del Garante su questo argomento, al punto 7).

Comunque sia, questo problema è secondario, a noi adesso interessa pubblicare l’xml dei contratti del 2022. Quindi mettiamolo online e annotiamoci l’indirizzo. Fatto questo abbiamo provveduto alla “pubblicazione”, resta la “comunicazione”.

adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012 del 2023

Come fare la “comunicazione” all’ANAC

La legge 190 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti devono informare l’Autorità di avere assolto all’obbligo. L’ANAC, per non essere sommersa da migliaia di comunicazioni aventi le forme e i contenuti più diversi, ha deciso di standardizzare la comunicazione.

In base alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016 infatti le stazioni appaltanti devono inviare un messaggio di posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it (ogni altro indirizzo dell’Autorità non assolve l’obbligo). Questo messaggio deve contenere in allegato l’apposito modulo pdf predisposto dall’ANAC, a sua volta contenente solo il codice fiscale della stazione appaltante e l’indirizzo a cui si trova il file XML. Se non vi si apre il modulo è perchè non avete installato un lettore pdf adeguato per il browser o non avete configurato adeguatamente le opzioni per l’apertura dei pdf da web (provate da un diverso browser).

Il modulo pdf è veramente banale, bisogna solo avere l’accortezza di scaricarlo in locale e compilarlo solo dopo (se viene compilato dal browser ci potrebbero essere problemi) e indicare esattamente l’indirizzo del file xml (importante, il link diretto al file, NON quello generico della pagina bandi e contratti!) Consiglio di scaricarsi il pdf ex novo ogni anno perchè il “numero comunicazione” contenuto nel file potrebbe cambiare da un anno all’altro o potrebbero esserci altre differenze che potrebbero portare allo scarto della vostra pec.

Non modificate il pdf che scaricate, nei campi o altrove e non scansionatelo come immagine (cosa che comunque non andrebbe MAI fatta, ma questo è un altro -lungo- discorso) ma scriveteci dentro da un editor di testi, salvatelo e inviatelo così com’è (assicuratevi che abbia salvato correttamente i dati digitati).

Quindi, riassumendo, ogni anno deve essere pubblicato un file diverso con un indirizzo internet diverso che dovrà essere comunicato inviando una diversa PEC contenente il modulo pdf (che deve puntare direttamente al file XML appena pubblicato). Tutto qui.

Cosa succede dopo l’invio della PEC

Inviata la PEC, non c’è altro da fare. L’obbligo è stato assolto e il vostro lavoro è finito. A questo punto però inizia il lavoro dell’ANAC. L’Autorità infatti non si limita a prendere atto di quanto avete dichiarato, ma andrà a verificarlo.

Tra febbraio e marzo di ogni anno, infatti, mediante un programma apposito che procede in automatico, cercherà di collegarsi all’indirizzo che le avete comunicato nel pdf e scaricherà il vostro file (per questo non va bene linkare l’intera pagina bandi e contratti ma serve proprio il link diretto al file). Procederà quindi a controllare che sia veramente un XML e che la sua struttura sia esattamente conforme a quella che lei stessa ha stabilito nelle regole tecniche. Non entrerà nel merito dei dati, ma verificherà la forma.

In altre parole, non barate! Se inviate una pec con un indirizzo fasullo o caricate un file qualsiasi verrete sicuramente scoperti.

Infine, in aprile l’ANAC procederà a pubblicare sul proprio sito a questo indirizzo l’esito dei controlli effettuati. Potrete quindi verificare voi stessi se avete ‘passato l’esame’.

Se non trovate subito la vostra amministrazione-PEC nell’elenco non è grave, magari devono ancora ‘processarla’. Se però dopo un pò di giorni ancora nono ce n’è traccia verificate con ANAC, la PEC potrebbe essere stata scartata per qualche motivo e in tal caso dovrete rifare l’invio.

Ricordate che l’art. 1 co.32 della legge 190 prescrive che entro il mese di aprile l’Autorità trasmetta alla Corte dei Conti l’elenco delle stazioni appaltanti che risultano in tutto o in parte inadempienti all’obbligo. Non mi risultano sanzioni a carico di amministrazioni inadempienti, nè di procedimenti aperti dalla Corte per questo, ma ogni anno pare che l’ANAC prenda sempre più sul serio questo obbligo. Di conseguenza, datemi retta: pubblicate il file xml e avvisate l’ANAC con l’apposita PEC. In caso di dubbi leggetevi le FAQ dell’Autorità, molto precise e complete.

 

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