Le comunicazioni obbligatorie ANPAL

Le comunicazioni obbligatorie ANPAL

Cosa sono le comunicazioni obbligatorie ANPAL

Le comunicazioni obbligatorie ANPAL sono una serie di comunicazioni che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che a sua volta rende le informazioni disponibili a INAIL, INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Prefetture… per le attività di rispettiva competenza. In questo modo si ottiene un risultato duplice: i datori di lavoro con una sola comunicazione assolvono agli obblighi di comunicazione a più soggetti evitando duplicazioni e gli Enti ottengono informazioni univoche e tempestive.

Le comunicazioni non riguardano solo i lavoratori: anche le vicende relative ai datori di lavoro quali la modifica di ragione sociale e il trasferimento d’azienda devono essere comunicate.

L’obbligo di comunicazione è sostanzialmente riconducibile a finalità antielusive delle norme su copertura assicurativa e previdenziale dei lavoratori, ma si prefigge anche di realizzare un sistema capillare di monitoraggio del mercato del lavoro, compreso il settore pubblico.

La fonte dell’obbligo

L’obbligo di trasmettere agli uffici di collocamento taluni dati relativi ai lavoratori assunti, le tipologie contrattuali e i compensi era previsto già nel 1996 (D.L. 510-1996) ma è stato via via ampliato e perfezionato negli anni con successivi aggiustamenti dell’art. 9-bis co.2 del D.L. 510-1996.

Questo articolo, nella versione attualmente vigente, statuisce che: “2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all’interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.”

Una particolare comunicazione obbligatoria è quella relativa al “lavoro agile”: in base all’art. 23, co. 1 della Legge 81/2017, l’accordo individuale di lavoro agile e le sue modificazioni devono essere trasmessi telematicamente (esclusivamente dal portale centralizzato) attraverso una  procedura apposita online. Tutte le trasformazioni legate all’emergenza COVID-19 derogano a questo obbligo stante la particolare situazione di emergenza e vengono comunicate massivamente in via semplificata

Come avviene la comunicazione

Dal 1-1-2008 (legge finanziaria 2007 co. 1180-1185) le comunicazioni obbligatorie avvengono esclusivamente per via telematica. Per acquisire le comunicazioni il Ministero si avvale del portale informatico di ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), verso cui confluiscono i dati raccolti dai portali delle diverse Regioni.

Visto che il D.Lgs. 150-2015 ha istituito i Centri per l’Impiego (facenti capo alle Regioni), che sono il punto di riferimento dei cittadini e dei datori di lavoro sul territorio, le Regioni hanno infatti istituito ciascuna un proprio portale per le comunicazioni obbligatorie. Le Regioni che non hanno un apposito sito web fanno riferimento direttamente al portale COL.

I dati richiesti dai portali regionali sono gli stessi, perchè ANPAL ha standardizzato le informazioni richieste in appositi “moduli”:

  • “VARDATORI” è il modulo per comunicare le variazioni dei dati del datore di lavoro
  • “UNILAV” è il modulo utilizzato da  tutti i datori di lavoro, pubblici e privati di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, per i rapporti di somministrazione), per le comunicazioni relative ai lavoratori.
  • “unificato URG” è il modulo per le comunicazioni urgenti o i malfunzionamenti del sistema informatico.

Gli altri moduli non interessano i datori di lavoro pubblici.

La compilazione dei moduli può avvenire o per compilazione manuale o con caricamento di un file xml. Ovviamente, quest’ultima modalità è da preferire se si dispone di un software di gestione del personale che produce automaticamente il file e quando ci sono molti lavoratori da gestire. Per i datori di lavoro che effettuano poche comunicazioni occasionali l’invio manuale è la modalità preferibile.

Raccomando la lettura della circ. 1-2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica con alcune importanti precisazioni sul tema.

Negli articoli che dedicherò alle varie comunicazioni, farò riferimento solo a comunicazioni manuali (no xml) di interesse per pubbliche amministrazioni e prenderò come esempio il portale della Regione Emilia Romagna (ma a parte la diversa grafica i moduli sono gli stessi anche nelle altre Regioni).

L’oggetto dell’obbligo

I dati da comunicare sono:

Relativamente ai datori di lavoro:

  • variazione di ragione sociale;
  • trasferimento di ramo d’azienda,
  • soppressioni, fusioni, accorpamenti dell’ente.

Relativamente ai lavoratori:

  • assunzione,
  • proroga,
  • trasformazione,
  • cessazione dei rapporti di lavoro;
  • distacco,
  • trasferimento dei lavoratori.

Con “trasformazione” si intende anche la modifica oraria (es. passaggio da tempo pieno a part-time e viceversa). Sono oggetto di comunicazione sia i contratti a tempo indeterminato che determinato (e le relative proroghe). Le progressioni “tra le aree” sono considerate nuove assunzioni quindi va comunicata la cessazione del lavoratore dalla vecchia posizione e l’assunzione nella nuova. Come detto, lo smart working è oggetto di una comunicazione distinta.

La comunicazione deve avvenire al servizio competente per territorio (si fa riferimento alla sede di lavoro) ma per i datori con più sedi ubicate in luoghi diversi è possibile chiedere l’accentramento delle comunicazioni.

Le sanzioni

Considerata l’importanza delle comunicazioni obbligatorie (che come detto sono pluriefficaci), il legislatore ha previsto pesanti sanzioni per il datore di lavoro che omette la comunicazione o la effettua oltre il termine di legge.

E’ infatti prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Il termine per ciascuna comunicazione per i datori di lavoro pubblici è fissato al giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, cessazione ecc. Se il termine vi sembra breve, pensate che i datori di lavoro privati sono tenuti ad effettuare alcune comunicazioni entro il giorno antecedente l’evento!

Per vedere come in concreto avviene ogni comunicazione continuate a seguirmi, inserirò via via le diverse procedure.

Quella per la comunicazione obbligatoria di avviamento al lavoro la trovate in questo articolo

 

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