Quando il CIG non va chiesto

Quando il CIG non va chiesto

Su questo blog ho affrontato in varie occasioni l’argomento tracciabilità ed in particolare il codice CIG. Tuttavia continuano a pervenirmi quesiti relativi a quando il CIG non va chiesto. Chiaramente all’ANAC ne pervengono molti di più, tanto che ha ritenuto di tornare sull’argomento con un comunicato teso a chiarire alcune ipotesi particolari.

Il comunicato ANAC

Lo scorso ottobre l’Autorità Anticorruzione ha pubblicato sul suo sito un comunicato (lo trovate a questo link), in cui ha ridefinito gli obblighi di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune tipologie di affidamento. In particolare, ha riassunto in una tabella i casi in cui non serve il cig, quelli in cui è sufficiente lo smartcig (e in cui invece serve il cig “completo”) e quelli in cui è dovuto il contributo all’Autorità (presumo, anche se sul punto l’ANAC non entra nel dettaglio, quando l’importo dell’appalto lo preveda).

Il comunicato non affronta invece gli affidamenti da parte dei soggetti in house, sui quali sono in corso “ulteriori approfondimenti”.

Si potrebbe pensare che il comunicato affronti solo di casi di nicchia, ma a ben vedere ci sono varie ipotesi molto comuni di appalto (servizi legali, sponsorizzazioni tecniche, locazioni…), quindi conviene leggere con attenzione la tabella.

Molto interessante notare anche che l’Autorità estende la comunicazione dei dati ai settori speciali ed esclusi. Afferma infatti il comunicato: “Per quanto riguarda la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, gli obblighi di comunicazione attualmente in essere per i settori ordinari si intendono estesi a tutte le altre fattispecie, ivi comprese quelle elencate in tabella”.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2020.

Le casistiche

Vediamo ora le varie situazioni chiarite dall’Autorità:

Non serve il CIG:

Il codice CIG non serve in assoluto (quindi non va chiesto neppure lo smartcig):

  • per gli accordi tra due amministrazioni aggiudicatrici
  • per appalti e concessioni di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo compatibile con il Trattato UE
  • per l’acquisto di titoli e strumenti finanziari

In questi casi ovviamente non è dovuto neanche il pagamento del contributo all’Autorità

Si chiede lo smartCIG

Si deve chiedere sempre il CIG, ma solo nella forma “smart” qualunque sia l’importo dell’appalto:

  • per l’acquisto o locazione di beni immobili
  • per appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
  • per appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata
  • per appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività in un Paese terzo
  • per contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
  • per gli appalti per l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari fino a € 10.000 annui da parte di imprese agricole situate nei comuni individuati dall’art. 17-bis codice (comuni totalmente montani ecc.)
  • per le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un paese terzo in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’unione europea

Anche in questi casi non è dovuto il pagamento del contributo all’Autorità.

Si deve guardare all’importo

Va sempre chiesto il CIG, ma si chiede lo “smart” sotto i 40.000 euro e il CIG “completo” per importi pari o superiori a 40.000 euro:

  • nelle gare per la scelta del socio privato per le società miste
  • per i contratti nei settori delle comunicazioni elettroniche
  • per i contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali di cui all’art. 10 del Codice
  • per gli appalti aggiudicati da “particolari enti aggiudicatori” per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. Si intendono “particolari” gli enti indicati dall’art. 11 del Codice
  • per le esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico previste dall’art. 12 del Codice
  • per gli appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi previsti all’art. 13 del Codice
  • per i contratti nei settori media, audiovisivi o radiofonici
  • per i servizi di arbitrato e conciliazione
  • per i servizi legali esclusi dall’applicazione del Codice
  • per l’accensione di prestiti
  • per i servizi di difesa e protezione civile forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro
  • per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana
  • per le concessioni di servizi di trasporto aereo a norma del Reg CE 1008/2008 del Parlamento europeo e concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Reg CE 1370/2007
  • per i servizi connessi a campagne politiche aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale
  • per le concessioni di servizi di lotteria aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo
  • per i contratti di sponsorizzazione tecnica
  • per le convenzioni con cui un privato si impegna a realizzare un’opera pubblica ai sensi dell’art. 20 del Codice
  • per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 4 del Codice

In tutti questi casi è previsto il pagamento del contributo all’Autorità.

Restano comunque ferme le indicazioni fornite nelle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari approvate con determinazione 556 del 31/5/2017.

 

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