Il vademecum ANAC sugli affidamenti diretti
Il mercato degli appalti di importo superiore ai 40.000,00 euro in Italia muove un valore molto superiore ai 250 miliardi l’anno, e di questi metà sono affidamenti diretti. Si comprende quindi perchè l’ANAC abbia sentito il bisogno di chiarire i dubbi degli operatori su questo argomento (intendo dire gli affidamenti diretti, di qualsiasi importo), dubbi che si traducono sicuramente in migliaia di telefonate al call center (che non risponde a quesiti giuridici, peraltro) e in pec di quesiti.
La modalità scelta è stata quella del “vademecum informativo“, che non ha certo la portata cogente di una norma regolamentare nè di una linea guida, ma che sicuramente è una fonte autorevole da citare in caso di contestazioni. Vediamo allora il contenuto del vademecum ANAC sugli affidamenti diretti del 30 luglio 2024.
Per prima cosa l’Autorità sgombra il campo da un equivoco: anche per gli affidamenti diretti restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Ciò significa che se una norma di contenimento della spesa impone l’utilizzo di convenzioni ed accordi quadro (legate all’importo dell’appalto o meno), non si può derogare a questo obbligo solo perchè si sta effettuando un affidamento diretto. Ricordo che le norme sugli strumenti d’acquisto sono riassunte nella “tabella obbligo-facoltà CONSIP“.
Un secondo chiarimento, molto importante, è che per gli affidamenti diretti NON è necessario ricorrere all’effettuazione di preventive indagini di mercato e NON è necessario acquisire una pluralità di preventivi (chissà se le Ragionerie più zelanti se ne faranno una ragione). SE qualcuno decidesse comunque di chiedere più preventivi, resterebbe comunque un affidamento diretto e non si trasformerebbe in gara (quindi chi non viene scelto non può contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze).
Ancora: La decisione a contrarre (o equivalente) ha un contenuto minimo ossia l’oggetto, l’importo, il contraente (unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale).
ATTENZIONE, ANAC chiarisce che l’ affidamento avviene con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.
ATTENZIONE, non è richiesta l’indicazione del CIG nella decisione a contrarre, perchè il CIG viene rilasciato al termine della procedura di affidamento.
Se si chiedono esperienze pregresse, le modalità per documentarle è a discrezione della stazione appaltante.
Riguardo l’uso di albi di fornitori, come ricorderete un tempo ANAC aveva cercato di osteggiarli in quanto visti come compressione della concorrenza. Il D.Lgs. 36 all’art. 1 comma 3 dell’Allegato 1.3 art 3 lett. d) chiede che siano previsti in un apposito regolamento della stazione appaltante, e l’Autorità allora precisa che:
- l’iscrizione deve essere sempre aperta (ossia non è legittimo lasciare una ‘finestra’ poi bloccare le iscrizioni di operatori);
- il regolamento deve chiarire come sarà usato l’albo per scegliere chi invitare, oltre alle modalità di costituzione e di revisione dell’elenco degli operatori;
- il possesso dei requisiti si autocertifica;
- le istanze di iscrizione vanno esaminate in 30 giorni (elevabili a 90);
- se un operatore viene invitato 3 volte in 2 anni e non risponde all’invito, può essere cancellato dall’elenco;
- l’elenco deve distinguere lavori, servizi e forniture e deve essere suddiviso in fasce di importo da affidare
Sulle procedure, l’ANAC ricorda che le stazioni appaltanti devono bilanciare il principio del risultato con quelli europei del favor per la concorrenza e col divieto di aggravamento del procedimento. Tradotto: si può fare una negoziata invece dell’affidamento diretto solo se non si allungano i tempi.
Il Vademecum ANAC affronta anche lo spinoso tema del principio di rotazione, dettando questi principi:
- non si applica la rotazione negli appalti sotto i 5.000 euro;
- non si può ri-chiamare il contraente uscente;
- non c’è più il riferimento al triennio, basta solo che non sia il soggetto che si è aggiudicato l’ultimo affidamento (si salta un giro e basta);
- si può chiamare l’operatore invitato in un precedente confronto di preventivi (con il precedente codice nelle negoziate non si potevano reinvitare le ditte invitate in precedenza anche se non si erano aggiudicate la commessa);
- si può adottare un regolamento per stabilire le fasce di affidamento per importo, settore merceologico, categoria di opere o stesso settore dei servizi: in tal caso il principio di rotazione si applica solo agli affidamenti nella stessa fascia economica e settore (quindi si può chiamare lo stesso fornitore due volte consecutive a fare cose diverse). Chiaramente vanno evitati artificiosi frazionamenti o altri artifici per eludere arbitrariamente la rotazione;
- sulla deroga dell’art. 49 co.4 del Codice, i casi in cui si può derogare alla rotazione (struttura del mercato; effettiva assenza di alternative; accurata esecuzione del precedente contratto) devono essere contemporaneamente presenti, non sono alternativi tra loro;
- la stazione appaltante che deroga al principio di rotazione deve sempre motivare rigorosamente sul punto.
Non finisce qui. Il vademecum puntualizza che è sempre obbligatorio indicare i costi della manodopera anche negli affidamenti diretti. Sono esclusi i servizi intellettuali e le forniture (senza posa in opera).
Negli affidamenti diretti fino a 40.000,00 euro il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione si attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (oltre, ricordo che è obbligatorio il DGUE, sotto è facoltativo). Le stazioni appaltanti devono verificare le dichiarazioni con controlli a campione. Se questi controlli hanno esito negativo, la stazione appaltante dovrà risolvere il contratto, escutere l’eventuale garanzia definitiva, dare comunicazione all’ANAC e sospendere l’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
Riguardo alla cauzione, per gli affidamenti diretti non si chiede la cauzione provvisoria e motivatamente si può prescindere anche dalla definitiva.
Relativamente ai controlli le stazioni appaltanti possono regolamentare a monte –ovvero ad inizio di ogni anno– le forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta. In tal caso, al fine di garantire la massima trasparenza le stazioni appaltanti possono indicare in un regolamento o in un proprio atto organizzativo le modalità secondo le quali verranno effettuate le verifiche a campione, ricorrendo eventualmente anche al sorteggio.
E’ possibile usare l’affidamento diretto anche per aggiudicare accordi quadro (sebbene ANAC preferisca almeno un confronto di preventivi), purchè entro gli importi massimi di legge e a patto che si attribuisca un CIG padre da cui ricavare i CIG derivati.
Infine, se l’appalto è di interesse transfrontaliero si devono usare le procedure ordinarie e non le semplificate.
L’Autorità riassume le procedure di affidamento in questo modo:
FASE PRELIMINARE che prevede:
1. Nomina del RUP
2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto
3. Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali
FASE DI SELEZIONE INFORMALE che prevede:
4. eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i (NB anche fuori da piattaforme telematiche!)
5. Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40. 000 euro
FASE DI AFFIDAMENTO
6. Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
Relativamente alle schede ANAC da compilare a fini di trasparenza e pubblicità, sono:
- per le indagini di mercato, a breve la scheda SIM (senza CIG ma con collegamento al FVOE) che potrà essere seguita dalla AD3/AD5 o da una scheda di mancata aggiudicazione;
Per gli affidamenti diretti,
- scheda AD3 per gli affidamenti oltre 5.000 euro, seguita dalla scheda di stipula SC1 e dalle schede di esecuzione e ultimazione a seconda dell’importo e dell’appalto;
- scheda AD5 per gli affidamenti fino a 5.000 euro, seguita dalla CO2 alla conclusione dell’appalto
- scheda AD2_25-26-27 per gli affidamenti degli accordi quadro in attesa che la AD3 sia modificata per includerli;
- scheda AD4 per gli accordi a valle degli accordi quadro (Adesione senza confronto competitivo).
Il campo URL è sempre obbligatorio, sia nella AD3 che nella AD5.
Come sempre, le sue informazioni sono utilissime!
Buon pomeriggio
Non sono ancora visibili i contributi di gara con l emissione e dei Mav sa dove possono essere recuperati
Niente più MAV. Ne parlo qui: https://www.funzionarioamministrativo.it/2024/09/16/gcg/
Ottimo articolo
Ottimo
Utile e ed essenziale
Utile
Molto utile e finalmente un documento che riassume l’iter provedurale
Grazie! “Il funzionario Amministrativo”, Patrimonio dell’Umanità! 😉
Troppo buona! 🙂
Grazie per i chiarimenti! Ho un dubbio: corretto predisporre la decisione a contrarre e di affidamento ( quella semplificata per intenderci) senza cig scrivendo che sarà acquisito successivamente? Quindi la decisione non riporta il cig, che viene acquisito su noto dopo. Nel caso non fosse corretta questa procedura va predisposta una determina integrativa o correttiva? Grazie, in questo delirio ho perso un po’ la bussola
Sì, ANAC dice che non è obbligatorio mettere il cig nella determina iniziale. A seconda della tipologia di procedura io lo inserisco nel primo atto utile. Siamo tutti straniti non si preoccupi, è in ampia compagnia…
Grazie mille per la risposta. In realtà io non l’ho inserito in nessun altro atto, l’ho solo acquisito successivamente e pubblicato il link del cig a bdncp in amministrazione trasparente. Poi compare nella stipula, nel contratto, ecc. ma in realtà la cosa non mi convince molto. Buona serata