Il decreto semplificazioni
Il decreto semplificazioni e la sua conversione in legge
Col nome “decreto semplificazioni” viene indicato (nel 2022, che spesso ne esce uno all’anno) il D.L. 73 del 2022, che -come dice il nome- è stato emanato per semplificare vari adempimenti sia delle pubbliche amministrazioni che dei soggetti privati. Come sempre avviene nei decreti ‘omnibus’ tipo questo, le norme sono assai eterogenee e spesso inserite senza una vera logica sottostante. Inoltre sono soggetti a modifiche dell’ultim’ora. Di conseguenza, fino a quando questi decreti non vengono convertiti in legge non si è sicuri sulle norme che contengono.
Il decreto semplificazioni è stato convertito in legge con la L. 122-2022, pubblicata nella GU del 19 agosto 2022, quindi adesso si può fare un breve sunto delle sue norme di maggiore interesse per gli uffici pubblici, senza alcuna pretesa di esaustività. In particolare salto completamente le parti relative agli adempimenti IVA e sui bilanci perchè la mia amministrazione non vi è tenuta e non vorrei dare informazioni scorrette.
Stop alla vidimazione dei repertori
L’articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Testo unico dell’imposta di registro, in materia di repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, dispone che i pubblici ufficiali obbligati a richiedere la registrazione degli atti (indicati nell’art. 10, lettera b) e c), del medesimo TU ossia notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione, gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni), nonché i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
Questo repertorio, a norma dell’art. 68 dello stesso TUIR, doveva essere presentato quadrimestralmente all’Agenzia delle Entrate per la vidimazione.
L’art. 1 del decreto semplificazioni abolisce l’obbligo di vidimazione, sostituendolo con controlli a campione. L’Agenzia delle Entrate richiederà infatti a campione l’esibizione dei repertori e il pubblico ufficiale avrà 30 giorni per provvedere. In caso di inadempienza, il pubblico ufficiale è soggetto ad una sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro. Quindi badate di non perdere i repertori!
Incremento dei termini di registrazione dei contratti
L’art. 14 del decreto semplificazioni incrementa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione all’Agenzia delle Entrate degli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Imposta di bollo telematica
Forse non lo sapete, ma dal 2014 è teoricamente possibile il versamento telematico dell’imposta di bollo, tramite un servizio chiamato @e.bollo.
Questa possibilità tuttavia è rimasta pressochè inutilizzata, perchè per ignote difficoltà tecniche o normative, di fatto era quasi impossibile il versamento dei bolli con modalità diverse dall’F24 o dal classico contrassegno cartaceo.
Ora si prevede l’estensione del versamento tramite @e.bollo a tutti gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Testo Unico dell’Imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642).
Ovviamente serve un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ma forse è la volta buona. Sempre sulle modalità di pagamento di imposte ecc., è prevista l’estensione del mod. F24 (previo DM del MEF) a qualunque imposta, tassa o tributo comunque denominato. Con buona pace di chi sognava di vederlo scomparire in favore dell’uso generalizzato di PagoPA.
Abrogazione dell’anagrafe tributaria contratti
Attraverso l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 20, Dpr 605/1973 è stato eliminato l’adempimento denominato anagrafe tributaria contratti, in base al quale le pubbliche amministrazioni erano tenute a comunicare tutti i contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati di importo complessivo uguale o superiore ad € 10.330,00 al lordo dell’Iva.
L’Agenzia delle Entrate si è resa conto che da quando esistono le fatture elettroniche è già a conoscenza di tutte le informazioni che riceveva tramite questa dichiarazione e ha giustamente deciso di sopprimerla.
Comunicazione semplificata dello smart working
L’art. 41 bis del decreto semplificazioni rende strutturale la procedura semplificata di comunicazione dello smart working.
In particolare, dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il DM 149 del 22 agosto 2022. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità indicate dal Decreto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Mi riservo di approfondire questo argomento in un articolo a sè, ma vi anticipo già che è previsto l’accordo individuale (con forma scritta ad substantiam) e la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro (entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) dei nominativi dei lavoratori, della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. In sede di prima applicazione la comunicazione dovrà avvenire entro il 1 novembre 2022.
Modifiche in tema di Tesoreria dello Stato
Il decreto semplificazioni interviene sulla legge 104-1991 sul servizio di Tesoreria dello Stato, con modifiche perlopiù cosmetiche (dove si faceva riferimento al Ministro del Tesoro si parla ora di M.E.F., ad esempio), ma marginalmente anche di sostanza.
Ad esempio si elimina la tesoreria “provinciale” e “centrale”, in in relazione al perseguimento dell’obiettivo dell’unitarietà della Tesoreria statale quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato.
Inoltre si consente che, in relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, siano affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad altri istituti di credito, determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell’ambito del servizio di tesoreria.
Ancora, è prevista l’abrogazione del titolo “vaglia cambiario della Banca d’Italia” ma servirà un apposito regolamento.
Infine, si prevede la possibilità di costituzione delle cauzioni per la partecipazione a gare pubbliche mediante bonifico alla Tesoreria (prima servivano i contanti). Questa modalità di costituzione delle cauzioni seppure esistente (v. art. 93 D.Lgs. 50-2016) è residuale, essendo del tutto dominanti le fideiussioni.
Modifiche in tema di Contabilità di Stato e controlli
Il decreto semplificazioni modifica anche il R.D. 2440 del 1923, aggiornandolo sia nella terminologia che nell’operatività. Evito di polemizzare sull’opportunità di fare il milionesimo intervento di aggiornamento a un testo che ormai ha cent’anni quando sarebbe ora di riscriverlo daccapo. Osservo solo che l’unica modifica a mio avviso degna di nota è la riscrittura dell’art. 55 del RD 2440, se non altro perchè ribadisce che per i pagamenti verso la tesoreria statale si usano i girofondi, con buona pace di chi vorrebbe usare PagoPA.
Sempre il nuovo art. 55 rimanda a un emanando decreto MEF che dovrà stabilire diverse questioni operative. Questo decreto dovrà intervenire anche in tema di conti giudiziali.
A proposito di conti giudiziali, viene modificato l’art. 16 del D.Lgs. n. 123 del 2011 per escludere la trasmissione del conto giudiziale alla Corte dei Conti nel caso in cui gli uffici di controllo appongano il visto di regolarità e non abbiano nulla da osservare. Disposizione logica ed opportuna.
Sempre riguardo ai controlli, l’art. 32 del decreto semplificazioni prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE (il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009) deve avvenire esclusivamente tramite l’infrastruttura SIOPE+. Sarebbe ora, ma non credo che vedremo scomparire i monitoraggi sulle spese…
Se siete funzionari statali, vi invito infine a leggere la nuova formulazione dell’art. 11 del D.Lgs. 123 del 2011.
Salve, una alternativa per le amministrazioni che non hanno un conto di tesoreria, ad esempio gli istituti di spesa delegata? come posso provvedere al versamento di imposte di bollo o di registro? Servirebbe un IBAN dedicato dell agenzia delle entrate su cui inviare i soldi. Ho provato a chiedere alla Agenzia delle entrate stessa 6 mesi fa, mi hanno detto che mi avrebbero fatto sapere. Sto ancora aspettando.
Perchè si complica la vita? Faccia versare bolli e imposta alla controparte, no? Bolli e registrazione sono sempre a carico della controparte. Le mandano la ricevuta dell’F24 ed è a posto. Se invece vuole proprio farlo lei può fare un versamento in conto entrata da Sicoge, è una vita che non lo faccio ma mi pare si debba emettere un buono versamento ritenute. Il problema è che essendoci INIT penso debba registrare prima su INIT il documento di spesa corrispondente, e non ho idea di come si faccia. Poi cerca sul quadro di classificazione delle entrate capo e cap, e via (mi pare che al MIC ogni anno a gennaio facciano una circolare in cui scrivono questi capi e cap)
Grazie. Facciamo sempre versare le imposte di questo tipo alla controparte, riportando anche tale obbligo sul contratto, ma a volte è capitato che la controparte non lo abbia fatto.
Salve in merito alla resa dei conti amministrativi e giudiziali vorrei avere una precisazione. Tutti i pagamenti dei due primi trimestri sono avvenuti col solo PagoPa. Nel terzo trimestre un utente ha pagato un servizio con bollettino intestato alla Tesoreria dello Stato. Mi chiedo se non avendo maneggiato nessun contante ma avendo semplicemente ricevuto copia di un pagamento effettuato da un utente in tesoreria sia comunque soggetta a fare il rendiconto del terzo trimestre e il conto giudiziale.
Ritengo di no, ma una comunicazione che dia atto che non avete avuto maneggio di denaro la farei.