Immagino che tutti abbiate seguito su giornali e televisioni il lunghissimo iter di approvazione della legge di bilancio 2019: il tira e molla con l’Europa sui decimali di deficit, norme che venivano introdotte e il giorno dopo sparivan, emendamenti chilometrici approvati di corsa… Ebbene, oggi finalmente la telenovela è finita e la legge è stata approvata in via definitiva (con il numero 145 del 2018). Possiamo quindi finalmente scoprire le novità della legge di bilancio 2019.
Come sempre, si tratta di una legge “illeggibile”, lunghissima, piena di rimandi ad altre disposizioni, redatta con uno stile che pare fatto apposta per renderla incomprensibile. Di conseguenza questo articolo non ha la pretesa di essere esaustivo nè esente da errori, vuole solo essere un primo esame delle norme più significative per l’attività di un funzionario pubblico introdotte dalla nuova legge di bilancio.
Obbligatorietà del MEPA
La prima norma che desidero segnalarvi è il comma 130, che telegraficamente sostituisce il termine “1.000” euro con il termine “5.000” euro in una finanziaria di 10 anni fa. Perchè ci riguarda? Perchè l’intervento modifica il comma (precisamente il co. 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296) che introduceva l’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della PA o di altri mercati elettronici “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario”.
Ora l’importo è innalzato a 5.000 euro e sicuramente molti -incluso chi scrive- esulteranno.
Innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti
Il comma 912 della legge di bilancio introduce una deroga temporanea (fino al 31 dicembre 2019) all’art. 36 co.2 del Codice dei Contratti: le stazioni appaltanti ‘possono’ procedere all’affidamento diretto di lavori (NB non servizi o forniture!) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro “previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.
In altre parole, per i lavori fino a 39.999 euro non cambia nulla, si può procedere ad affidamento diretto ‘secco’ (ben motivato e sempre che la vostra Ragioneria Territoriale non pretenda altro, come spesso accade); da 40.000 a 149.999 euro bisogna “consultare” almeno tre operatori economici; da 150.000 a 350.000 se ne devono consultare almeno 10.
La ratio della disposizione è chiara, velocizzare il più possibile le procedure di affidamento per gli appalti ‘minori’. Non so quanto sarà efficace, perchè la deroga opera per l’art. 36 ma non per l’art. 30 co.1 del Codice, quindi permane l’obbligo di rispettare i principi previsti per le procedure sotto soglia: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale, promozione dello sviluppo sostenibile, rotazione degli operatori. Il nodo è sempre quello: come selezionare gli operatori da interpellare?
La “Struttura per la progettazione”
I commi 161 e seguenti della legge di bilancio istituiscono una “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”, composta prevalentemente da personale tecnico, a cui le pubbliche amministrazioni si potranno rivolgere per ottenere assistenza nelle progettazioni (dalla progettazione vera e propria alla verifica degli elaborati). Interessante notare che mentre l’attività prestata per gli enti territoriali è espressamente definita gratuita, così non è per gli altri enti.
Anche in questo caso è evidente la ratio: migliorare la qualità dei progetti da appaltare, specialmente quelli degli enti minori e con meno personale tecnico, in modo da evitare contenziosi con le imprese o edifici scadenti o non a norma. La struttura dovrebbe essere fortemente accentrata e composta per la stragrande maggioranza da tecnici già in servizio nelle PA.
La sua istituzione è stata da subito contestata dalle associazioni professionali interessate (che vorrebbero l’affidamento esterno delle progettazioni ed il solo controllo dei progetti da parte dei tecnici interni). Si tratta quindi di vedere se questa centrale di progettazione riuscirà a partire nonostante l’opposizione che incontrerà. In ogni caso occorrerà un apposito DPCM per farla partire, e come spesso accade in questi casi i tempi potrebbero essere lunghi.
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