Il DURC di congruità
Uno dei problemi che assillano da anni il legislatore è quello del lavoro irregolare negli appalti pubblici. In particolare, come fare per evitare che gli aggiudicatari scarichino sui loro dipendenti il costo dei ribassi offerti per aggiudicarsi l’appalto.
Capita di frequente infatti che le imprese assoggettino a ribasso anche i costi per la manodopera, offrendo prezzi inferiori ai minimi tabellari. Una volta ottenuta la commessa, poi, assumono personale in nero (in tutto o in parte) per rientrare nei costi.
Per scoraggiare questa pratica in un primo tempo il legislatore aveva escluso i costi della manodopera da quelli assoggettabili a ribasso, assimilandoli a quelli per la sicurezza. Poi ha provato a determinare il costo del personale in base ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva. Poi ha legato i ribassi sul personale all’anomalia dell’offerta, assoggettandoli a una valutazione di congruità da parte della stazione appaltante. In tutti i casi ci sono state grandi difficoltà pratiche per tutti gli operatori.
Da ultimo, ha introdotto un meccanismo di controllo ex post, il “DURC di congruità”.
In cosa consiste il DURC di congruità
La nuova verifica di congruità è finalizzata a stabilire se nel singolo appalto la manodopera (regolarmente assunta e denunciata alla Cassa Edile) impiegata dall’appaltatore sul cantiere è quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Se non lo è, probabilmente c’è forza lavoro assunta in nero. Questo controllo è innovativo poiché non si limita al solo aspetto formale ma guarda a indici sostanziali sia quantitativi (il numero di operai e ore lavorate) che qualitativi (il contratto di lavoro ad essi applicato) che legati alla tipologia di lavoro svolto.
In pratica, alla fine dell’appalto si deve controllare se l’appaltatore ha assunto un numero di lavoratori coerente in numero e livello retributivo con la dimensione dell’opera realizzata. Se ciò non è avvenuto, si presume che sia stata utilizzata manodopera in nero e l’appaltatore dovrà fornire spiegazioni e versare i contributi mancanti.
Come fanno a valutare se il numero di lavoratori è congruo? In base alla tabella allegata all’Accordo Collettivo del settore edile del 10 settembre 2020, che riporta le percentuali presuntive di congruità a seconda della categoria di lavoro.
In quali casi avviene questa verifica
Il decreto 143-2021, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis, D.L. 76/2020 ha chiarito come si svolgerà in concreto questo controllo.
Anche se la legge istitutiva ne prevedeva l’applicazione sia ai servizi e forniture che ai lavori edili, il decreto ha stabilito che almeno per la prima fase si applicherà solo ai lavori edili di qualunque importo realizzati mediante appalti pubblici (e in quelli privati sopra i 70.000 euro, ma non ci interessa).
Si definisce “edile”:
- quanto riportato nell’allegato X, D.Lgs. 81/2008, che elenca i lavori edili o di ingegneria civile svolti in un cantiere temporaneo o mobile;
- l’impresa per la quale trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Quando va chiesto questo DURC? Premesso che la nuova norma si applica ai soli cantieri avviati dopo il 1 novembre 2021, per i lavori pubblici la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al pagamento del saldo finale.
La congruità è riferibile al singolo cantiere e solo all’impresa principale affidataria; fanno eccezione i cantieri per la ricostruzione nel cratere del sisma 2016, in cui la verifica di congruità viene effettuata per singola impresa.
Come si ottiene il DURC di congruità?
Visto cos’è il DURC di congruità, vediamo come si ottiene.
Inizialmente era previsto solo che l’impresa affidataria comunicasse alla stazione appaltante il “codice univoco di congruità” e il “codice di autorizzazione” riferiti al cantiere. Con quei codici, il committente doveva richiedere il DURC di congruità alla Cassa Edile.
Si è visto però che moltissime stazioni appaltanti non sapevano di essere tenute alla verifica, e d’altra parte molte imprese non comunicavano al committente i codici necessari. Dal 1 marzo 2023 allora è stato rivoluzionato il sistema.
La “procedura di alert”
Per i cantieri per cui la DNL (denuncia nuovo lavoro) è stata presentata dal 1 marzo 2023 in poi e per tutti quelli avviati prima ma ancora aperti al 1 marzo 2023, il DURC di congruità si ottiene tramite la c.d. “procedura di alert”.
Questa prevede che appena riceve la DNL, la Cassa Edile trasmetta una PEC al committente (appunto l’alert), comunicandogli che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità in occasione dell’ultimo SAL e prima di liquidare il saldo all’impresa.
Successivamente, ogni mese fino a fine lavori e precisamente il 3 del mese, la Cassa Edile invierà una PEC al committente informandolo dell’andamento della congruità.
Un’ultima PEC arriverà 20 giorni prima della data (attesa) di fine lavori, per ricordare nuovamente che all’ultimo SAL servirà il DURC di congruità.
Fino a questo punto anche se dagli alert risultasse che il cantiere è ‘non regolare’ non sono previste sanzioni o altre attività da parte del committente. A lavoro ultimato, invece, l’impresa è tenuta a richiedere alla Cassa Edile il DURC di congruità e a trasmetterlo al committente.
Se lo fa, lo trasmette al committente (che lo dovrà verificare come spiegato qui sotto) e non deve fare altro.
Se non lo richiede ma il cantiere è comunque il regola, la Cassa Edile manderà l’ennesimo alert, all’impresa ma anche alla stazione appaltante, fornendole nella PEC due codici, il “Codice Univoco di Congruità” (CUC) ed il “codice di autorizzazione”. Con questi due codici la stazione appaltante dovrà collegarsi a questo link e cliccare su Verifica attestazione di congruità
Comparirà questa maschera, in cui andranno inseriti i due codici ricevuti via mail, in questo modo si potrà finalmente scaricare l’attestazione di congruità necessaria a liquidare l’impresa.
Non chiedetemi perchè invece di mandare l’ultima PEC coi codici per scaricarlo, la Cassa Edile semplicemente non allega alla PEC il DURC…
Se invece il cantiere non fosse in regola, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (ad es. se la chiusura del cantiere è il 16 aprile, sarà il 1° giugno), la Cassa Edile invierà l’ennesima PEC al committente e all’impresa, avvisando che l’opera non risulta congrua e che il DURC di congruità non sarà rilasciato. Nella PEC informerà chiaramente il committente che non è possibile procedere al pagamento del saldo finale.
I cantieri conclusi prima del 1 marzo 2023
Per i cantieri avviati dopo il 1 novembre 2021 e conclusi entro al 28 marzo 2023, non si applica la procedura di alert e quindi tutte le mail/PEC appena descritte non arriveranno.
A fine lavoro, però, l’impresa è comunque tenuta a consegnare il DURC di congruità al committente. Per ottenerlo basterà che trasmetta alla Cassa Edile un’autocertificazione e la Cassa lo rilascerà.
Se l’impresa non fa neppure questo (mi pare impossibile), il committente dovrà chiedere direttamente alla Cassa Edile i codici visti sopra e verificare se il cantiere è in regola, come appena visto.
Che succede se l’impresa non è in regola?
Se a chiusura cantiere l’impresa non ha dichiarato un numero di lavoratori almeno pari a quello della tabella minima di cui parlavo all’inizio, scatta una presunzione di irregolarità. La Cassa Edile inviterà l’impresa a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni (versando alla Cassa l’importo corrispondente alla “differenza di costo del lavoro” necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità), altrimenti sarà inserita nell’elenco nazionale delle imprese non regolari (“BNI”).
Come sappiamo, il DURC (quello “normale” a cui siamo abituati da anni) attesta la regolarità verso INPS-INAIL e Cassa Edile. Se un’impresa è inserita nell’elenco BNI, il suo DURC non risulterà regolare perchè rispetto alla Cassa Edile l’impresa non è in regola!
Se l’impresa non regolarizza la sua congruità riguardo al nostro cantiere quindi la conseguenza è che da un lato a noi è vietato il pagamento del saldo finale, dall’altro che il DURC (normale) dell’impresa sarà emesso attestante la non regolarità verso chiunque, non solo noi committenti dello specifico cantiere non congruo. Di conseguenza chiunque sia debitore verso l’impresa non potrà pagarla ma dovrà attivare l’intervento sostitutivo che ben conosciamo. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità può comunque essere rilasciata, se il direttore dei lavori giustifica alla Cassa Edile tale scostamento.
Funzionerà questa nuova idea del legislatore?
Io (e non solo io) sono piuttosto scettica, mi pare solo l’ennesimo aggravio burocratico che non cambierà niente (dopotutto, se il risultato è che il DURC -ordinario- sarà irregolare, perchè obbligare i committenti a verificare anche quello di congruità?), ma mi auguro di essere smentita dai fatti. Magari servirà a far emergere almeno una parte di nero.
O forse servirà a far diventare nero quello che prima era regolare ma che adesso è superiore alle soglie presuntive (cioè, se l’impresa prima metteva in regola 10 lavoratori per un certo cantiere e adesso per la tabella è congruo che in cantiere ne siano denunciati 8, secondo voi ne dichiarerà ancora 10?)
Grazie per l’articolo, spiegazione completa ed esauriente.
Speriamo che tutto poi funzioni …
Il Durc di congruità non è nuovo. E’ stato istituzionalizzato dal 143/2021 ma e’ nato nel 2007 – 2008 dalle prime due modifiche del 163. Per capirlo e valutarne gli effetti bisogna avere a che fare con cantieri dove non torna. In primis serve ancora prima che contrastare il lavoro nero a Eliminare il dumping contrattualistico di chi fa lavori edili senza essere edile.
Roberto Cecchi
Grazie per la giustissima puntualizzazione.
Interessante spiegazione.
Mi sembra di capire che, comunque, l’appalto non viene revocato.
Solo per quello direi di no, visto che il DURC di congruità viene chiesto alla fine. Tuttavia, se l’impresa risultasse con il il DURC di congruità irregolare in altre commesse durante lo svolgimento della mia, il suo DURC (normale) diventerebbe irregolare e lo scoprirei in occasione di qualunque pagamento, e questo sì avrebbe conseguenze.
Grazie per le spiegazioni, ma ne caso in cui i lavori terminino a ridosso della data di scadenza dell’agevolazione fiscale, es 31 dicembre per il.superbonus 90%, si può rochiedere il durk una diecina di giorni prima della reale completamento dei lavori, per avere il tempo di fare il bonifico a saldo entro la data del 31/12 avendo già acquisito il durk? Grazie per la risposta.
Il durc vale 120 giorni, la sua scadenza è scritta sul documento.