La circolare sulla chiusura della contabilità 2022
La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare sulla chiusura della contabilità 2022, che quest’anno porta il n. 38. A differenza degli ultimi anni, questa circolare non prevede grosse novità e si limita a fornire le consuete indicazioni sulle scadenze dei vari adempimenti di fine anno
Nel 2020 erano state introdotte alcune novità dovute all’epidemia di covid-19, e come spesso accade nel nostro Paese alcune cose introdotte provvisoriamente restano stabili per anni. Anche il MEF non fa eccezione alla regola, e conferma anche quest’anno il generale prolungamento dei termini per emettere gli ordini di accreditamento e i titoli di spesa.
Come spesso accade, la parte più interessante per gli operatori è l’allegato alla circolare, che contiene le scadenze delle varie operazioni. Vediamole insieme.
Le scadenze per accrediti e pagamenti
Slitta ulteriormente il termine in cui le Amministrazioni centrali dovevano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri uffici periferici ai sensi del disposto di cui all’art. 34-quater della legge n. 196/2009. Quest’anno si sfora addirittura a dicembre, per la precisione il 2.
Entro il 14 dicembre devono avvenire i pagamenti in valuta diversa dall’euro e in Paesi non aderenti al SEPA.
Gli “ordini di pagare” possono essere trasmessi alle RTS o agli UCB non oltre il 16 dicembre, che è anche l’ultimo giorno per l’autorizzazione dei pagamenti su Cedolino Unico da parte delle Ragionerie. Sempre sperando che non ci siano blocchi sul sistema…
Sempre il 16 dicembre è fissato anche il termine per l’invio alle Ragionerie (o agli UCB) degli Speciali Ordini di Pagamento (S.O.P.). L’inoltro alla Banca d’Italia dovrà avvenire invece entro il 28 dicembre.
Sempre entro il 16 dicembre devono essere trasmessi gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria alle RTS o agli UCB, che automaticamente saranno inoltrati alle tesorerie. Gli O.A. di contabilità speciale invece potranno essere trasmessi alle tesorerie fino al 21 dicembre.
Gli ordinativi secondari potranno essere firmati (e inviati in Banca d’Italia) fino al 28 dicembre quindi come avviene dal covid in qua si prospetta la corsa natalizia agli ultimi pagamenti anche quest’anno. Sull’assurdità e profonda ingiustizia dello slittamento dei tempi per gli accreditamenti dei fondi e per i pagamenti ai creditori non accompagnato dallo slittamento del termine per il rendiconto mi sono già espressa in occasione della chiusura della contabilità 2020 e ribadisco la mia opinione. Si spera che da Roma non aspettino l’ultimo momento a inviare gli O.A., ma si sa già che non sarà così.
Entro il 31 dicembre devono essere rinnovati i c.d. “pagamenti non andati a buon fine“. Questo termine è particolarmente importante per quelli non andati a buon fine nel 2021, perchè se non saranno rinnovati le relative somme saranno riversate all’entrata.
Per quest’anno non si potranno emettere mandati a valere sull’esercizio entrante, quindi niente pagamenti a valere sul 2023.
I sistemi contabili del MEF apriranno ufficialmente l’anno 2023 il 9 gennaio. Verosimilmente tra l’1 e il 9 i sistemi INIT e Sicoge non saranno raggiungibili, e se lo saranno si opererà ancora sul 2022 (quindi non si potranno generare i rendiconti, per i quali restano due settimane soltanto).
Le scadenze per le operazioni di rendicontazione
Nonostante ci sia un generale slittamento in avanti di tutti i termini di dicembre, come nel 2021 non sono state previste proroghe per i termini relativi ai rendiconti: devono essere presentati entro il 25 gennaio 2023.
Entro il 31 gennaio 2023 bisogna predisporre i mod. 62 C.G., per i soli casi in cui sono ancora previsti. Sempre entro tale data deve essere predisposto e validato dai funzionari delegati il “programma di spesa in conto residui”. (ATTENZIONE, quello che viene richiesto tramite 62 c.g. non deve essere chiesto col programma residui e viceversa!)
I rendiconti suppletivi (per le somme prelevate in contanti e non spese entro la fine dell’anno) vanno presentati entro il 31 marzo 2023.
I termini per i consegnatari
Relativamente invece agli adempimenti dei consegnatari, prima di chiudere i rendiconti dei beni mobili e il rinnovo inventariale ci sono alcune (nuove) operazioni, legate al fatto che per la prima volta la chiusura sarà effettuata con INIT. La scadenza rimane al 15 febbraio come di solito.
Chi è già dentro INIT dovrà attendere apposite istruzioni, ma si sa già che l’ammortamento verrà lanciato in automatico centralmente (i consegnatari comunque sono tenuti a controllare che i loro beni abbiano ciascuno la voce di piano dei conti più appropriata). Come già avveniva per chi utilizzava GECO, i consegnatari che usano INIT non dovranno trasmettere a RTS e UCB i mod. 130 PGS e 98 CG poichè provvederà INIT in automatico. Dovranno però allegare tutta la documentazione giustificativa (fatture, verbali di fuori uso ecc.) e la dichiarazione del dirigente di avvenuta validazione delle scritture contabili evidenziate dal mod. 98 cg).
Chi ha ottenuto una proroga all’effettuazione del rinnovo inventariale, deve concluderlo entro il 2022.
Chi non è migrato ad INIT per problemi tecnici dovrà trasmettere le proprie scritture di fine anno a RTS e UCB, che le inseriranno a sistema manualmente.
Anche quest’anno viene ordinato a tutti gli uffici di traslare tutti i beni che fossero ancora classificati sotto i codici SEC “residuali” (BAZZZZZZZA, BAZZZZZZZB ecc.), nelle pertinenti categorie, entro il 31 dicembre. Mi chiedo il senso di questa intimazione, che ogni anno si ripete perentoria e inutile. Sarebbe ora che il MEF cominciasse a prendere provvedimenti verso chi ignora questo adempimento. Continuare a ripetere il messaggio anno dopo anno senza conseguenze mi pare semplicemente patetico. Se lo stesso avvilente spettacolo si proporrà anche per i rinnovi inventariali e la migrazione a INIT, il MEF dimostrerà una volta di più di non saper fare il proprio mestiere.
Per i beni di facile consumo non sembra ci siano novità (vedremo se INIT proporrà qualcosa di automatico e cosa).
Per i beni durevoli la situazione non è altrettanto chiara. In teoria non esistono più, e chi ha effettuato la migrazione in INIT ha visto che nel nuovo sistema sono stati tutti azzerati in valore e fatti confluire nello stesso registro dei beni mobili. Tuttavia la legge li prevede ancora, e nonostante quest’anno siano usciti decreti omnibus e decretazione d’urgenza di ogni tipo, il MEF non è riuscito a infilare in tempo una norma che fosse una per abrogare le disposizioni che li prevedevano.
Quindi, la circolare dice en passant che va presentato il solito rendiconto-relazione. Ma non si capisce se lo produrrà INIT (e se non lo facesse, come pare assai probabile, cosa deve fare il consegnatario che è migrato diligentemente sul nuovo sistema).
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Salve. Vorrei sapere se dei costi registrati in INIT nel 2022 per spese effettuate con contante/fondo economale ma che per distrazione non sono state contabilizzate in sicoge con emissione dei relativi ordini di pagamento possono essere contabilizzate nel 2023 con il rendiconto suppletivo emettendo gli ordini alla riapertura di Sicoge e presentando il rendiconto suppletivo assieme a quello annuale del capitolo. Grazie come sempre della preziosa consulenza.
Può certamente fare il rendiconto suppletivo, ma non deve per forza farlo assieme a quello del capitolo, ha tempo fino al 31 marzo. Quindi le suggerisco di aspettare di esaurire la cassa rimasta per fare il rendiconto suppletivo, eventualmente allegando una breve relazione che spiega quello che è successo.
Ma non si comprende se a seguito dell’ammortamento ci troveremo a dover cambiare il codice dei beni da mobili a durevoli o se ciò viene effettuato in automatico e non ho compreso nemmeno in quale tail si trovi questo prospetto riassuntivo.
A breve metto online una guida. Comunque adesso BD e BM sono nello stesso elenco quindi non credo che cambi nulla (ma lo scopriremo presto)