Come ben sappiamo, le fatture elettroniche tra privati sono inviate dagli operatori economici al Sistema di Interscambio e se questo non le scarta si considerano accettate. Per le pubbliche amministrazioni non è così. Come abbiamo visto in un altro articolo, infatti, le PA hanno 15 giorni di tempo per rifiutare le fatture e se non le rifiutano, decorsi i 15 giorni sono accettate automaticamente.
Il legislatore ha ora emanato il DM 132-2020 sul rifiuto delle fatture elettroniche per fare chiarezza sui casi in cui è legittimo rifiutare una fattura. Talvolta infatti le PA rifiutavano le fatture per motivi poco chiari e anche -ammettiamolo- per ragioni pretestuose, semplicemente per non veder aumentare il proprio indice di tempestività dei pagamenti.
In altri casi invece l’operatore economico non veniva neppure a conoscenza del rifiuto, perchè alcuni sistemi non lo vedevano e altri pur vedendolo non lo evidenziavano adeguatamente all’operatore.
Il DM 132-2020
Per risolvere il problema dei rifiuti impropri e gli altri problemi, il legislatore è intervenuto emanando appunto il DM 24 agosto 2020 n. 132, “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.
Il decreto, che che entra in vigore il 6 novembre 2020, è quantomai sintetico (due soli articoli, ma quello che conta è solo il primo) e dice che dalla sua entrata in vigore le pubbliche amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche solo per le cause tassative che va ad elencare, e sempre che non sia possibile correggere le fatture con una procedura di variazione (non chiedetemi cosa sia, non ho idea).
Inoltre stabilisce che il rifiuto debba sempre essere comunicato all’operatore economico quindi mi aspetto che Sicoge e tutti gli altri software di gestione delle fatture si adeguino quanto prima (se non sono già stati aggiornati) alle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica e relativo tracciato XML.
Le 5 cause di rifiuto
Le cinque cause di rifiuto legittimo di una fattura elettronica in base al DM 132 sono:
- Fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione. Questa causa è ovvia, se c’è un errore di destinatario non potrebbe essere altrimenti.
- Omessa indicazione del CIG o del CUP. (ovviamente, quando sono previsti) Questa è una causa generale, per tutte le PA e tutte le casistiche. Visto che il regolamento non dice altrimenti, ritengo che sia corretto indicare i codici sia nel campo apposito che altrove, ad es. nella descrizione beni o in altri campi.
- Omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009. Si tratta del repertorio dei dispositivi medici, quindi questa causa è pensata essenzialmente per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e tutti quegli enti che acquistano tali dispositivi.
- Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del MEF di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017. Anche questa causa di rifiuto è pensata per glienti del SSN, perchè si riferisce ad un codice che identifica i medicinali.
- Omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa. Questa causa di esclusione riguarda esclusivamente ed espressamente le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Al di fuori di questi casi, come dicevo non è legittimo rifiutare le fatture.
Buongiorno. Quindi le fatture che riportano un erroneo importo oppure quelle emesse in violazione dello split payment, non possono essere rifiutate? E mentre l importo si può correggere magari con nota di credito,come si può correggere la mancata indicazione dello split payment?
Così pare, e condivido la sua perplessità. Comunque la nota di credito può intervenire sull’intera fattura. Se viene stornata integralmente, poi può essere riemessa corretta sia per il netto che per l’IVA.
Buonasera per numero e data della determina dirigenziale si intende il numero e la data del PG oppure il DD/PRO? Grazie
Non so cosa intenda per DD/pro ma se ha un repertorio delle determine io userei quello, altrimenti a mio avviso van bene anche il numero e data del protocollo, l’importante è che ai fornitori dia sempre quello (non una volta il prot una volta il repertorio). E questo fino a chiarimenti di ANCI ecc.
Vi chiedo se è legittimo rifiutare una fattura la cui data di scadenza per il pagamento coincide con quella di emissione fattura. Se la risposta è negativa, l’indice di tempestività sarebbe alterato. Mi riferisco al comparto scuola.
No, non è legittimo. Ma mentre la registra può modificare la data di scadenza nello scadenzario di Sicoge, o nelle opzioni equivalenti che sicuramente esisteranno negli altri software analoghi a Sicoge. Se ha un sw che non gilelo permette (ma mi pare molto improbabile, senta il fornitore) deve andare a comunicare la scadenza corretta sulla piattaforma dei crediti commerciali.
Una fattura e una nota di credito di pari importo dello stesso operatore non le posso quindi rifiutare?
Dipende il motivo della fatturazione e storno. In genere conviene confrontarsi con il fornitore, in genere fatturano e stornano quando ci sono errori, a quel punto si possono rifiutare entrambe o accettare entrambe e poi compensare dopo.
chiedo scusa ma vorrei essere sicura di aver capito bene, se il creditore, nel mio caso un avvocato, inserisce erroneamente il codice IPA del mio ufficio che nulla deve a questa persona, posso rifiutare la fattura richiamando la motivazione di cui al punto 1? Grazie
Sì, perchè nei vostri confronti la prestazione fatturata non è m ai stata eseguita.
una fattura elettronica senza indicare il cig e motivo di rifiuto ? o si può accettare , grazie
In teoria no, ma non è pagabile. Quindi io le rifiuto.