Con il termine GPP (green public procurement) si indica l’utilizzo dei fondi pubblici, da parte delle pubbliche amministrazioni, per l’appalto di beni e servizi (e talora lavori) a ridotto impatto ambientale.
Come tutti ben sappiamo i prodotti “verdi” costano di più di quelli che inquinano (altrimenti nessuno creerebbe prodotti inquinanti, gli imprenditori guardano a ciò che massimizza il loro profitto) e nei Paesi avanzati il peso del “public procurement” è circa pari al 30% del PIL della nazione. Il legislatore, quando nel 2008 ha introdotto il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” ,auspicava che l’uso della leva pubblica avrebbe dato un impulso al mercato dei prodotti meno inquinanti e di riflesso avrebbe ridotto i loro prezzi, rendendoli appetibili anche al cittadino comune.
Inizialmente il GPP era un auspicio, un invito rivolto alle amministrazioni più sensibili a questi temi. L’art. 34 del D.Lgs. 50-2016 però lo ha trasformato in un obbligo vero e proprio, che si traduce nell’utilizzo dei “criteri ambientali minimi” (CAM) emanati dal Ministero dell’Ambiente nella documentazione progettuale e di gara, a pena di illegittimità dei bandi (illegittimità ancora molto sulla carta, ad essere sinceri).
Il monitoraggio
Per vigilare sul rispetto di questo obbligo, il D.Lgs. 50 all’art. 213 co.9 incarica l’Osservatorio dei contratti (ossia ANAC) di monitorare “l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilita’ dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”.
In esecuzione di questo mandato, l’Autorità Anticorruzione ha predisposto una piattaforma di monitoraggio (invero assai poco nota) da compilare entro il 31 luglio di ogni anno, in cui indicare quali appalti hanno utilizzato in tutto o in parte i criteri ambientali minimi. Premettendo che la materia è in evoluzione e che lo stesso sito del monitoraggio potrebbe essere aggiornato a breve unitamente a tutto il sito ANAC, vediamo come si svolge (per ora) questo monitoraggio, di per sé molto semplice:
Rechiamoci sul sito ANAC e dal solito link “servizi” scegliamo “Appalti Verdi – PAN GPP: monitoraggio affidamenti” e accediamo al servizio. Per poter operare in questa sezione serve un profilo RUP.
Una volta entrati e selezionata la stazione appaltante di nostro interesse, vedremo che sulla sinistra ci sono due sezioni:
Una è per gli appalti con cig (non semplificati) e una con appalti con smartcig o proprio senza cig. In entrambe le sezioni, “Gestione informazioni” serve per visualizzare quanto inserito.
Il monitoraggio per gli appalti con CIG ordinario
Cliccando “inserimento informazioni” nella parte alta appare una maschera tramite cui cercare il cig desiderato. Attenzione, lo troveremo SOLO dopo che su simog si è arrivati alla “pubblicazione” del cig, non prima. Se infatti cerchiamo un cig non ‘pubblicato’, il sistema comunicherà un errore.
Se il cig è pubblicato, il sistema recupera da Simog i dati e presenta questa maschera,
piuttosto banale, in cui indicare la categoria prevalente del lotto di gara a cui si riferisce il cig, e se in quell’appalto sono stati rispettati i Criteri Ambientali Minimi. Qualunque cosa si scelga la maschera non cambia. Con “invia dati” si salva l’inserimento.
Il fatto che si debbano inserire i cig cercandoli uno per uno non aiuta, sarebbe meglio disporre di una lista con tutti i cig (e relativa descrizione) di competenza di quel RUP, ma tant’è.
Il monitoraggio per gli appalti senza CIG (o con smartCIG)
Cliccando “inserimento informazioni” nella parte relativa ad appalti con smartcig o senza cig, appare una maschera con vari campi
Tipologia è banalmente lavori-servizi-forniture, criteri di aggiudicazione offre queste possibilità,
in “categoria prevalente” è possibile scegliere solo i tipi di appalti per cui esistono i CAM.
Dopo averla volta selezionata bisogna cliccare “Aggiungi”. A seconda di ciò che si sceglie nell’ultima tendina apparirà una maschera con dati diversi da inserire, comunque nulla di particolarmente complicato, vediamo un esempio:
Paradossalmente ci sono più dati da inserire per i piccoli appalti (quelli con smartcig) che per quelli più importanti, ma questo avviene perché per questi ultimi l’Autorità li conosce già, grazie a SIMOG e grazie al principio del singolo inserimento non ci chiede di reinserirli.
Una volta riempite tutte le maschere, si deve cliccare “Invia dati”.
Le sanzioni
L’adempimento è tutto qui. Anche se è uno dei monitoraggi meno rispettati di tutti quelli svolti dall’ANAC (anche perché obiettivamente l’obbligo di utilizzo dei CAM è ancora molto disatteso nei fatti), è soggetto alle consuete sanzioni che l’art. 213 co. 13 del Codice dei Contratti Pubblici prevede in favore di ANAC.
Di conseguenza, la mancata comunicazione dei dati è passibile di una sanzione da 250,00 a 25.000,00 € mentre l’invio di informazioni (scientemente) non veritiere è punito con una sanzione doppia, da 500,00 a 50.000,00 €
Buongiorno, scusi se le scrivo qui di un’altro argomento, ma non sono riuscita ad inviarla una mail, innanzitutto volevo complimentarmi con lei per questa bella iniziativa volta all’aggiornamento delle tematiche amministrative, visto le mille argomentazioni e le tante incertezze, questi aggiornamenti risultano proprio necessari.
Rilevata la sua grande conoscenza e disponibilità, la disturbo per chiederle un chiarimento circa l’emessine dello SMART CIG.
Lavoro presso lo Sab della Basilicata e da poco collaboro con un altro Ufficio. Qui la collega responsabile del settore, in caso di procedura negoziata, RDO o trattativa emette lo smart cig con importo 0 oppure con l’importo della base d’asta. Nel momento del conferimento d’ordine modifica sempre i cig emessi , aggiornandoli all’importo aggiudicato, Così quando aggiorna i dati sulla piattaforma “ programma triennale per la trasparenza – Sezione Contratti , inserisce l’importo già modificato e anche ai fini della trasmissione annuale all’ANAC dei CIG non modifica più niente.
In passato anche io in questi casi, modificavo gli smart cig, (anche se con po di timore), ma poi mi è stato detto da un operatore call center ANAC che gli smart cig non dovevano essere modificati se non per motivi validi. La differenza dimostra il ribasso d’asta.
Lei cosa ne pensa? Cosa bisogna fare per comportarsi correttamente?
Mi auguro che lei possa sciogliermi questo dubbio , perché ho controllato nelle delibere ANAC ma non mi sembra che sia specificato nulla a tale proposito.
Grazie ancora e Buona giornata.
E’ sempre meglio modificare l’importo del cig in modo che la versione finale corrisponda a quella effettiva (quindi, anche aumentarlo in caso di varianti o altri incrementi). Tuttavia l’ANAC si disinteressa abbastanza di questi dettagli e ha decisamente più interesse alla completezza e precisione dei cig ordinari che dei cig smart. Quindi, se ci si dimentica di rettificare lo smartcig non è un problema soverchiante. Io però suggerisco di non chiedere mai smartcig a importo 0. Piuttosto è meglio inserire l’importo lordo, così se per qualunque motivo non viene aggiornato, comunque un importo c’è.