Con la conversione in legge del “decreto fiscale” (DL 124 del 2019) sono divenute effettive alcune misure introdotte per contrastare le frodi fiscali negli appalti pubblici e privati. Queste novità impongono nuovi obblighi a carico dei committenti negli appalti con prevalenza di manodopera, committenti che sono quasi trasformati in “collaboratori” (senza corrispettivo) del fisco. Vediamo i dettagli:
Il campo di applicazione
Per prima cosa, vediamo a quali appalti si applicano le nuove prescrizioni (dettate dall’art. 4 del DL 124-2019, che introduce nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 l’art. 17-bis):
- affidamento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
- l’appalto deve essere caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera
- presso sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (quindi le lavorazioni presso le sedi dell’appaltatore non contano)
In sostanza, per una pubblica amministrazione parliamo di pulizie, guardiania, assistenza all’utenza, servizi domiciliari, ogni altro genere di appalto di lavori (es. certi restauri, giardinaggi…) o servizi in cui la manodopera prevalga sulle altre voci. Nella formulazione iniziale le nuove disposizioni si applicavano indistintamente agli appalti di qualunque valore; fortunatamente in sede di conversione (L. 157 del 2019) il campo di applicazione è stato circoscritto agli appalti alla stessa impresa complessivamente superiori in un anno a 200.000 €.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione 108/2019 che le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2020, anche per i contratti stipulati precedentemente.
Gli adempimenti a carico del committente
In cosa consistono i nuovi obblighi a carico dei committenti? Scopo del legislatore è combattere le frodi fiscali (sempre più frequenti) da parte di imprese che aprono, restano in attività poco tempo, poi cessano l’attività senza aver versato i contributi ai dipendenti e le imposte all’Erario.
Per far questo, dal 1-1-2020 lo Stato impone ai committenti di verificare ogni mese tutte le ritenute fiscali relative ai lavoratori utilizzati il mese precedente nelle opere e nei servizi commissionati: il committente deve infatti chiedere copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, subappaltatori, consorziati ecc. Una volta ricevuta la documentazione, la dovrà verificare (vedremo in seguito come)
Gli adempimenti a carico dell’appaltatore
Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’appaltatore e i subappaltatori dovranno trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
- le deleghe di pagamento (le imprese dovranno farne una distinta per ogni committente, indicandolo nel mod. F24 con il codice 09 e il suo codice fiscale, e versando con quella delega le ritenute di tutti i lavoratori che han lavorato per lui)
- l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (identificati mediante codice fiscale, viva la privacy!), che nel mese precedente hanno lavorato in appalti affidati dal committente. Non importa se il lavoratore è a tempo determinato o indeterminato, autonomo o dipendente. Rileva se è stato direttamente impiegato nel servizio/lavoro.
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’opera o del servizio
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore collegata a tale prestazione
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente (l’Agenzia suggerisce alle imprese di calcolare prima le ritenute totali del lavoratore poi di ripartirle tra i committenti per cui ha lavorato, in base a ‘parametri oggettivi’ come le ore di lavoro)
Il committente è tenuto a verificare la documentazione ricevuta. L’inosservanza degli obblighi appena visti è soggetta a sanzione, sia nei confronti dei committenti che degli appaltatori.
Segue: le sanzioni