Il D.L. 32-2019 (c.d. “sblocca cantieri”) ha operato varie modifiche al Codice dei Contratti e tra le novità più interessanti c’è quella sul calcolo della soglia di anomalia nelle gare aggiudicate col criterio del prezzo più basso.
Come sappiamo, da sempre il legislatore è alla ricerca della “formula perfetta” per rendere imprevedibile la soglia al di sopra della quale le offerte saranno scartate, così da evitare che le imprese disoneste si accordino nel formulare le offerte e pilotare le aggiudicazioni. Tuttavia, per ogni trovata del legislatore c’è qualcuno che dopo un pò scopre un modo per aggirare la formula e vincere le gare, così il legislatore cambia la formula rendendola ancora più cervellotica, e il gioco ricomincia. Con lo sblocca cantieri si raggiungono nuove vette di complessità, attraverso la modifica dell’art. 97 del Codice.
Oggi cercherò di illustrare il meccanismo del nuovo calcolo, fermo restando che è indispensabile che vi affidiate a un foglio di calcolo o a una app (su internet ce ne sono molte gratuite) o a una piattaforma telematica, evitando il calcolo manuale perchè come vedremo le alternative sono così tante che se si opera a mano è veramente troppo facile sbagliare.
Questo articolo non è altro che la parafrasi della circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.8 del 2019 a cui vi rimando per ogni approfondimento.
Le novità da inserire nei bandi
A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 97, nei bandi di gara è ora necessario indicare espressamente:
- che saranno automaticamente escluse le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, se il numero delle offerte è superiore a 10 (NB, nelle sole gare sottosoglia e non di interesse transfrontaliero)
- di quante cifre decimali dopo la virgola si terrà conto
- se per le eventuali cifre ulteriori si procederà a troncamento o arrotondamento
Quest’ultimo punto è particolarmente importante, perchè se decidiamo di accettare due cifre e troncare la terza, un’offerta di ribasso del 25,421% e un’offerta del 25,429% saranno considerate in modo identico, invece in caso di arrotondamento diventeranno rispettivamente 25,42% e 25,43%.
Un approfondimento sull’importanza dei decimali e degli arrotondamenti si può leggere in questo interessante articolo del validissimo sito Bosetti Gatti & Partners.
I casi
Il nuovo art. 97 prevede tre casistiche, con tre distinte modalità di calcolo della soglia di anomalia. Cliccate sui link per vedere l’iter da seguire
- da 1 a 4 offerte ammesse: non si calcola la soglia di anomalia, non c’è esclusione automatica (art. 97 co.3-bis)
- da 5 a 14 offerte ammesse (si guarda al rapporto “R”, esclusione automatica se più di 10 offerte ammesse)
- oltre 15 offerte ammesse (si “decrementa” la soglia)
Per una svista è stato scritto che l’esclusione è automatica se le offerte ammesse sono inferiori a 10. Per la precisione l’ottavo comma dell’art. 97 in realtà recita che (nelle gare sottosoglia) “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”. In tal caso, presumo, rimane l’obbligo di verificare le giustificazioni dell’impresa. Saluti.
Grazie della segnalazione, ho corretto la svista