L’art. 1, co.67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che per la parte non coperta dal bilancio dello Stato “L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, … ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento … determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”.
In altre parole, l’ANAC può richiedere (e richiede) dei contributi ai soggetti che vigila (stazioni appaltanti, imprese, SOA…) e con tali somme copre i propri costi di funzionamento. Tra tutti i contributi, quelli di maggiore interesse per le imprese e i funzionari sono quelli legati alla partecipazione delle gare di appalto: laddove dovuti, infatti, sono condizione per l’ammissibilità dell’offerta. Oggi vedremo come vengono determinati e come si devono versare.
La delibera
I contributi dovuti all’ANAC per la partecipazione alle gare d’appalto sono stabiliti ogni anno dall’Autorità, che nello stabilire le tariffe è vincolata dal limite posto dal citato art. 1, co.67, della L. 266-2005 (le variazioni della misura della contribuzione e delle tariffe deve mantenersi nel limite massimo dello 0,4% del valore complessivo del mercato di competenza). Per il 2019 la delibera che fissa gli importi è la 1174 del 19-12-2018. Come si può vedere, nella delibera c’è una tabella che divide le gare in scaglioni, definendo quando è dovuto il contributo e a quanto ammonta.
Per il 2019 è stabilito che negli appalti inferiori ai 40.000 euro non è dovuto alcun contributo, per quelli fino a 150.000 deve pagare solo la stazione appaltante, oltre devono pagare anche i concorrenti. Sono esentati gli appalti legati alla ricostruzione del sisma in centro Italia e quelli da eseguire all’estero per conto del Ministero degli Esteri.
Quando una gara è divisa in lotti, per la stazione appaltante l’importo che viene considerato è la somma dei lotti. L’operatore economico invece deve versare l’importo dovuto per ogni singolo lotto a cui vuole partecipare.
Il RUP generalmente dovrà accantonare la somma necessaria per il contributo a carico della stazione appaltante nel quadro economico dell’opera che va in gara.
Il ruolo di SIMOG
L’Autorità viene a sapere che un appalto esiste (e a quanto ammonta) tramite SIMOG, che è il database in cui devono essere inseriti i dati di tutte le procedure di gara e che alla fine dell’inserimento dei dati rilascia il “cig”, ossia il “codice identificativo gara”. Come abbiamo spiegato in un altro articolo, la funzione principale del CIG è tracciare i pagamenti legati all’appalto.
L’ANAC però usa i dati inseriti dal RUP in SIMOG non solo per rilasciare il CIG, ma anche per quantificare i contributi dovuti per ciascun appalto: il RUP deve inserire su SIMOG i lotti (o l’unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il sistema attribuirà un CIG e determinerà l’importo dell’eventuale contribuzione a carico dell’operatore economico che intende partecipare alla procedura di scelta del contraente. Una volta perfezionati tutti i CIG, il sistema determinerà automaticamente l’importo complessivo della gara, quale sommatoria dei valori dei singoli lotti e l’importo dell’eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante.
Il RUP quindi non deve fare nulla di particolare per determinare il contributo all’ANAC, perchè nel momento in cui ottiene il CIG, farà tutto SIMOG.
Per effettuare il pagamento vero e proprio, invece, la procedura è diversa per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici. Vediamole.
Il pagamento dei contributi di gara per le stazioni appaltanti
Il pagamento dei contributi di gara per gli operatori economici
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BUON POMERIGGIO
PER IL 2024 COME E DOVE SI TROVANO I MAV GENERATI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA DELLE SA
Ne parlo qui https://www.funzionarioamministrativo.it/2024/09/16/gcg/