Come verificare che l’aggiudicatario non abbia tasse o imposte non versate

Come verificare che l’aggiudicatario non abbia tasse o imposte non versate

Come abbiamo visto in un precedente articolo, la stazione appaltante prima di stipulare un contratto di appalto deve (tra le altre cose) eseguire tutta una serie di controlli, senza i quali l’aggiudicazione non può diventare efficace. Oggi vedremo come verificare che l’aggiudicatario non abbia tasse o imposte non versate.

In cosa consiste l’obbligo

Come ben sa il funzionario che si occupa di pagamenti alle imprese, dal 2006 è stato introdotto l’obbligo di controllare che colui che sta per ricevere fondi pubblici non sia a sua volta debitore verso lo Stato. Nel 2006 infatti l’art. 2, co.9 del DL n.262-2006 ha aggiunto l’art. 48-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo per la prima volta quella che venne popolarmente chiamata “Verifica Equitalia” e che attualmente viene effettuata sui pagamenti superiori ai 5.000 euro, come abbiamo visto in questo articolo.

L’assenza di debiti verso lo Stato però non deve sussistere solo al momento dal pagamento, ma deve esser presente anche al momento della stipula del contratto. L’art. 80 co.4 del Codice dei Contratti infatti stabilisce che: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse…” intendendo qualunque tipo di imposte di competenza dell’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, indirette, di registro e altri tributi indiretti). Poco oltre lo stesso comma specifica che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a quello per cui è prevista la “verifica Equitalia”.

Di conseguenza, prima che l’aggiudicazione del contratto possa ottenere efficacia esecutiva, bisogna verificare la posizione dell’impresa all’Agenzia delle Entrate, che dopo la soppressione di Equitalia è il soggetto pubblico in possesso di questa informazione.

Come effettuare la verifica

Nonostante i molti punti di contatto con la verifica inadempimenti che si effettua prima dei pagamenti (soggetto presso cui svolgerla, oggetto della verifica, importo che dà luogo al non superamento del controllo), tuttavia, c’è una differenza sostanziale: la modalità di svolgimento del controllo.

Se infatti la verifica degli inadempimenti avviene telematicamente, sul portale AcquistinretePA, il controllo che precede la stipula dei contratti NON deve mai essere effettuato sul portale.

Se infatti dal controllo telematico l’impresa risultasse avere un’inadempienza, l’Agenzia delle Entrate appena ricevuta la comunicazione del controllo provvederebbe ad effettuare immediatamente un pignoramento presso la nostra PA, ma non ci sarebbe nulla da pignorare! In questa fase infatti non è ancora sorto alcun credito dell’impresa verso il nostro ente, perchè il contratto non è ancora stato stipulato.

Per questo motivo la verifica non può essere telematica. Come fare allora? Semplicissimo, predisponete una lettera su carta intestata in cui scriverete semplicemente:

“Questa Amministrazione deve procedere alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione definitiva di una gara di appalto condotta con procedura (aperta, ristretta, negoziata.. quel che è).

Si richiede pertanto il certificato di regolarità fiscale relativamente alla seguente Ditta: (inserite ragione sociale, c.f. e p. IVA, indirizzo).

Si prega codesto Ufficio di riscontrare con sollecitudine alla casella di posta elettronica istituzionale di questa Amministrazione (inserire la PEC)”

Fatto questo firmatela digitalmente e inviatela dalla vostra PEC a quella dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui ha sede l’impresa che state controllando. L’indirizzo PEC lo trovate agevolmente sul sito dell’Agenzia.

L’esito della verifica

La risposta viene trasmessa via PEC dopo qualche giorno (il termine è comunque di 30 giorni).

Se a carico del soggetto che stiamo verificando non risultano inadempienze, il controllo è concluso positivamente.

Se invece risultano debiti, l’esclusione dell’impresa è doverosa.

Sul tema di quando l’Agenzia sia legittimata a dichiarare l’irregolarità delle imprese si è formata una giurisprudenza copiosissima sulle varie casistiche che possono verificarsi (debiti rateizzati, debiti contestati ecc.). Per le stazioni appaltanti però questi problemi non sussistono. La valutazione della regolarità o meno compete solamente all’Agenzia e la stazione appaltante può solo prendere atto di quanto le è stato comunicato da questa. Il Cons. Stato, sez. IV, 15.12.2014 n. 6157 infatti chiarisce come la stazione appaltante non può formulare, relativamente al contenuto delle risultanze rese dell’ufficio finanziario, un suo autonomo apprezzamento.

Per tornare alla pagina sui controlli dei requisiti di ordine generale, cliccate qui.

 

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27 Comments

    1. Il certificato riguarda le violazioni accertate alla data di scadenza della presentazione delle offerte e fino alla data di rilascio del certificato (permanenza del requisito). Quindi ritengo abbia valore per la singola gara. Il nuovo documento di regolarità fiscale DURF per gli appalti a prevalenza di manodopera invece vale 4 mesi e lo stabilisce la legge istitutiva.

      FunzionarioAmministrativo
      1. Rispetto alla validità del certificato, ci sono riferimenti normativi, secondo i quali questi hanno valore “per la singola gara”?
        Chiedo perché l’unico riferimento che sono riuscito a trovare è la dpr 445/2000 che parla (art. 41) di sei mesi.
        Grazie in anticipo

        Luigi
        1. Il codice degli appalti parla di verifiche prima della stipula di ciascun contratto, quindi va fatta la verifica in ognuno. Se poi avete appena verificato una ditta e sempre quella vince un’altra gara (assai improbabile, e per la rotazione non dovreste farle più affidi diretti ravvicinati) a vostra discrezione e in nome della speditezza potreste anche ritenere che la verificaprecedente è ancora valida. Ma più tempo passa dal controllo più la situazione potrebbe essere cambiata, quindi vi prendereste un rischio.

          FunzionarioAmministrativo
      2. Se al termine dei 30 giorni l’Agenzia delle Entrate non risponde alla richiesta di regolarità fiscale inviata da una Stazione Appaltante(PA), cosa succede?

        Gianni
  1. Buona sera,
    dovendo certificare un fornitore straniero con sede sociale in Germania o Svizzera come posso fare per accertare la regolarità fiscale?
    Potrebbe essere sufficiente una autodichiarazione? Grazie

    Alice
  2. Buongiorno,

    siamo tenuti a verificare un fornitore con sede in un paese extracee? In caso positivo quale procedura posso adottare?

    Grazie mille,

    Stefano

    stefano rossi
  3. in caso di società a responsabilità limitata, la verifica va fatta in capo alla Società (P.I. della Srl) o in capo al Rappresentante Legale o Socio Unico e Direttore Tecnico?

    Francesca Stornelli
      1. Se al termine dei 30 giorni l’Agenzia delle Entrate non risponde alla richiesta di regolarità fiscale inviata da una Stazione Appaltante(PA), cosa succede?

        Gianni
        1. Bisogna aspettare, a meno che non stiano scadendo i termini fissati dal legislatore per la conclusione delle diverse procedure di gara. In tal caso io stipulo sotto riserva.

          FunzionarioAmministrativo
  4. Nel caso di affidamento di gestione di impianti sportivi ad Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva senza scopo di lucro come va fatta la verifica ?

    Ferruccio
      1. Se nella regolarità fiscale emessa dall’Agenzia delle entrate non sono specificate le violazioni definitivamente e non definitivamente accertate, ma riportato l’elenco degli art.36 bis e 54 ter (comunicazioni di irregolarità) con relativa motivazione (es. 770) e importi.. la stazione appaltante come valuta?

        Giuli
  5. Salve, se devo chiedere il certificato di regolarità fiscale di più professionisti, devo individuare l’ufficio competente in base alla residenza della persona fisica? nel caso di specie ci sono più soggetti da controllare e potrebbe essere molto oneroso controllare la residenza di ciascuno e la relativa Agenzia delle entrate competente.

    AppaltatoreXYZ
    1. Sì, ogni soggetto del raggruppamento deve essere controllato. Tuttavia la residenza fiscale la possono autocertificare, e in base a quella scriverà all’Agenzia delle Entrate. Probabilmente molti avranno residenza nello stesso luogo, è difficile che si raggruppino 5 professionisti uno di Milano, due di Roma, uno di Torino e uno di Bari… E se nella gara è stato usato il FVOE, la regolarità fiscale la trova già lì.

      FunzionarioAmministrativo

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