Come richiedere il certificato del casellario giudiziale

Come richiedere il certificato del casellario giudiziale

Come abbiamo visto in un precedente articolo, la stazione appaltante prima di stipulare un contratto di appalto deve (tra le altre cose) eseguire tutta una serie di controlli, senza i quali l’aggiudicazione non può diventare efficace. Oggi vedremo come richiedere il certificato del casellario giudiziale a carico di più soggetti contemporaneamente.

Questo certificato esiste in più versioni (civile, penale o generale, che riassume entrambi). Il casellario è gestito dal Ministero della Giustizia (qui la pagina dedicata sul sito istituzionale), mediante l’apposito ufficio presso ogni Procura della Repubblica.

Chi controllare?

A differenza del certificato del casellario ANAC o di quello delle sanzioni amministrative da reato, il casellario giudiziale riguarda persone fisiche. Per prima cosa quindi dovete decidere quali soggetti controllare, in base all’art. 80 co.3 del D.Lgs. 50-2016 (si veda anche il Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8-11-17):

  • Se si tratta di impresa individuale o s.n.c., socio e direttore tecnico
  • Se si tratta di s.a.s., soci accomandatari e direttore tecnico
  • Per le altre società e consorzi: membri del CDA con legale rappresentanza compresi institori e procuratori generali; membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (sindaci ecc.); soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo; direttore tecnico o socio unico persona fisica; socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

Tramite il certificato CCIIAA procuratevi i loro dati anagrafici.

ATTENZIONE vanno controllati anche coloro che risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando.

Come effettuare la verifica

Se c’è un solo soggetto da controllare è sufficiente inviare via PEC all’ufficio del casellario il “Modello 6A“. Tuttavia quando i nominativi sono svariati esiste un sistema per evitare di compilare mille moduli e al contempo velocizzare il controllo da parte degli uffici del casellario: si tratta del software CERPA del Ministero della Giustizia, scaricabile da qui (cliccando sul minuscolo link “apposito applicativo” a centro pagina).

Dopo averlo installato dovrete inserire i dati del vostro ufficio nella seguente maschera di configurazione, e la finalità per cui si richiede il certificato

Configurazione CERPA

Io ho messo il nome del mio ufficio in “Tipo ufficio”, la città della sede legale in “Sede ufficio” e la dicitura che vedete in “Finalità”. Questa operazione va compiuta solo la prima volta che si usa il software. Il programma memorizza e ripropone il tipo di certificato e la finalità per cui è stata creata l’ultima richiesta.

La procedura è molto semplice, per prima cosa bisogna scegliere il certificato che si intende chiedere. Come chiarito dall’ANAC nel Comunicato del 10-1-2018, va selezionato il certificato generale ex art. 39. Questo certificato infatti è quello “integrale” mentre gli altri sono incompleti (ad es. non riportano le sentenze “patteggiate”)

Fig. 1

Mettete data e n° protocollo (la richiesta va protocollata). Poi cliccate INSERISCI SOGGETTO. Per poter effettuare la richiesta servono nome, cognome luogo e data di nascita, codice fiscale di ciascuno.

Fig. 2

Se inseriamo il c.f. e clicchiamo il tasto tab compilerà lui il codice comune. Cliccando “inserisci” il programma controllerà la coerenza formale dei dati digitati e se ci sono problemi lo segnalerà in rosso bloccandosi, altrimenti ci riporterà alla maschera iniziale (Fig. 1).

La procedura “inserisci soggetto” si deve ripetere per tutti coloro per cui va fatta la richiesta di certificato. Alla fine cliccheremo “CREA FILE”. Il programma chiederà di indicare un percorso di salvataggio, in cui creerà una cartella contenente due minuscoli file con estensione .txt.

ATTENZIONE: non è possibile chiudere salvando l’inserimento per un momento futuro. Non funzionano le scorciatoie da tastiera. Non lascia salvare i file generati su unità di rete, su chiavette invece sì.

Il pulsante “Apri modulo”

Fig. 3

serve per creare un pdf coi dati inseriti: scrivete la città del tribunale a cui scriverete (il vostro va bene), indicate PEC come modalità di consegna certificati e “controllo sulla dichiarazione sostitutiva” come motivo della richiesta.

Attenzione però: via pec non dovete trasmettere il pdf bensì i due file txt che ha creato prima!! Il pdf serve da tenere ai vostri atti d’ufficio. Se lo volete stampare, sappiate che quando lo si apre esce un messaggio (la striscia in giallo) che informa che sono stati bloccati dati potenzialmente dannosi; cliccate “opzioni” nell’angolo in alto a destra e rendete affidabile il documento per vedere quel che è stato inserito, altrimenti vedrete solo un modulo con campi vuoti!

Fig. 4

Inviate quindi i file txt via pec, senza altri allegati e ricordandovi di inserire nel testo della PEC che ufficio siete, perchè l’ufficio del Casellario non ha modo di aprire altri file se non i due txt.

L’esito della verifica

La risposta viene trasmessa via PEC con un file zippato protetto da password.

Se a carico dei soggetti che stiamo verificando non risultano reati, il controllo è concluso positivamente.

Se invece risultano reati, di regola l’esclusione dell’impresa è doverosa. Vi sono tuttavia delle eccezioni, disposte sempre dall’art. 80:

  • quando il reato è stato depenalizzato
  • se è intervenuta la riabilitazione
  • quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
  • in caso di revoca della condanna medesima
  • qualora l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata commessa da un soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
  • nei casi “self clearing” di cui al co.7 dell’art. 80 (NB il co.9)
  • quando è decorso il termine del co.10 (“Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a 3 anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)

Per tornare alla pagina sui controlli dei requisiti di ordine generale, cliccate qui.

 

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20 Comments

  1. buongiorno, nel modulo pdf che il programma crea e dove devo indicare l’ufficio locale del casellario devo inserire il Tribunale di riferimento del richiedente o del soggetto per il quale richiedo la verifica? Mi spiego meglio, il richiedente è di Perugia mentre il fornitore è di Roma, devo inserire il tribunale di Perugia?

    silvia
    1. Buongiorno, per le annotazioni casellario giudiziale, Sanzioni amministrative – Impresa e illeciti professionali il tribunale competente è quello dove risiede la stazione appaltante o dove risiede l’operatore economico ?. Grazie in anticipo

      ANTONELLA
    1. Purtroppo no. Le Procure non hanno una procedura informatizzata per la gestione di queste richieste. In genere serve unalettera protocollata, ma altre si accontentano che nel testo della PEC con cui si invia il file MASSIVE sia indicato che viene chiesto anche il certificato dei carichi pendenti per… (inserendo i dati dei soggetti)

      FunzionarioAmministrativo
  2. Se dopo aver inoltrato richiesta al tribunale competente non arrivano risposte da parte dello stesso in merito ai carichi pendenti. Si può procedere all’aggiudicazione di una gara o si deve attendere necessariamente una riscontro?

    Maria luisa
    1. Direi di sì, in base all’art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) la consegna in via d’urgenza può avvenire in pendenza dei controlli. I carichi pendenti poi dopo il codice dei contratti sono i meno essenziali dei vari controlli.

      FunzionarioAmministrativo
  3. ho inviato PEC per richiesta casellario al tribunale di competenza dove si effettua la gara e dove è nato il soggetto mi hanno risposto:
    Buongiorno,
    si rappresenta che la richiesta va inoltrata al casellario giudiziario
    competente per distretto.
    Difatti, in conformità alle direttive contenute nella circolare ministeriale
    n° 6291 del 19/06/1989, interpretativa dell’art.10 n°2 legge 21/4/1969 n°99,
    le richieste dei certificati dovranno essere indirizzate al casellario
    giudiziale la cui competenza circondariale deve essere stabilita non più
    sulla base del luogo di nascita della persona cui si riferisce il documento,
    ma prendendo come riferimento il luogo nel quale si trova , al momento,
    l’interessato (LUOGO DI RESIDENZA DEL SOGGETTO).Distinti saluti.

    non sono riuscito a trovare la normativa che citano ma ho visto e consultato il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ssmmii e chiedo ma è giusto cio’ che riferiscono fermo restando che in altre occasioni hanno sempre prodotto il certificato, lo devo inviare al distretto di residenza ?? e perché ? se mi può citare qualche riferimento normativo La ringrazio

    robinio
    1. Non è stabilito alcun importo minimo. Comunque se guarda le linee guida ANAC sul sottosoglia ci sono alcuni casi in cui i controlli possono essere semplificati.

      FunzionarioAmministrativo
  4. posso richiedere certificato casellario giudiziario e certificato carichi pendenti da reato con una semplice pec senza utilizzare software cerpa di cui non dispongo?

    marellina
    1. Fino a 40.000 euro è consentita l’autodichiarazione del possesso dei requisiti, inclusa l’assenza di precedenti penali. Sulle autodichiarazioni vanno effettuate verifiche a campione

      FunzionarioAmministrativo
  5. Salve,
    con riferimento all’articolo 94 co. 4 del D.lgs. 36/2023, gli amministratori della società socia sono da controllare sempre o solo se trattasi di socia di maggioranza/controllante? Nel nostro caso è una società che detiene la minoranza delle quote, con sede legale in Svizzera e l’amministratore è svizzero. Pertanto, in caso di controllo come si può ottenere il casellario giudiziale o anche i corrispondenti certificati riguardanti la società stessa?
    La ringrazio anticipatamente con riferimento a tale quesito ma, in via generale, anche per il supporto costante che questo sito offre.

    Chiara
    1. Grazie. Per le imprese dello spazio UE c’è il sito eCertis che dice cosa fare Stato per Stato https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage Per la Svizzera che è extra-UE credo che si debba fare riferimento alla normativa svizzera. Serve il documento svizzero equivalente al certificato del casellario italiano (non so come si chiami). Ma di regola l’impresa dovrà autocertificare, poi la verifica è in capo alla stazione appaltante che dovrà interpellare le autorità estere (chiaro che se lo carica l’impresa in FVOE si fa prima)

      FunzionarioAmministrativo

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