Split payment professionisti: novità dal decreto dignità

Split payment professionisti: novità dal decreto dignità

Il funzionario amministrativo deve avere mille occhi. Capita infatti che il legislatore inserisca novità che impattano sul suo lavoro anche in leggi che a prima vista sembrerebbero non riguardarlo. Negli ultimi giorni è successo ancora.

Avrete sicuramente sentito parlare del “Decreto dignità” (Decreto Legge 12-7-2018 n. 87), specialmente per le polemiche legate alle modifiche ai contratti a tempo determinato e ai c.d. “riders”. Ebbene, il Decreto dignità non è intervenuto solo su questi aspetti, ma ha modificato anche il regime di split payment dei professionisti che operano con la pubblica amministrazione.

Come sapete benissimo, per ridurre le frodi sull’IVA e in genere per anticipare gli incassi di questa imposta, il legislatore ha creato la “scissione dei pagamenti” o “split payment”, per cui nelle fatture destinate alla PA l’IVA viene indicata, ma al fornitore viene pagato solo il netto mentre l’importo dell’IVA viene versato all’Erario direttamente dalla PA.

Questa misura dal 1 luglio 2017 è stata estesa anche ai liberi professionisti, che fin da subito hanno protestato a gran voce tramite tutte le loro associazioni di categoria. A loro dire, infatti, lo split payment è troppo penalizzante per le “partite IVA”, che usavano proprio le somme da versare all’Erario per finanziarsi (tra il momento in cui l’imposta veniva incassata e il momento in cui doveva essere versata infatti passavano alcuni mesi, durante i quali la somma spesso veniva usata temporaneamente per altre necessità).

Dopo un anno queste proteste sono state ascoltate. Dalla data di entrata in vigore del Decreto dignità, infatti, la scissione dei pagamenti non si applica più ai professionisti.

Più precisamente, nelle fatture emesse dal 14 luglio 2018 relative a prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973, si torna al regime precedente: l’IVA viene indicata in fattura (SENZA l’indicazione di scissione!) e viene versata dalla PA non all’Erario, ma al professionista assieme al netto. Le ritenute sono applicate come al solito.

Per coloro che sono assoggettati al regime dei minimi forfetari non ci sono novità.

Attenzione però, il Decreto Dignità non è una legge ma un decreto! Il Parlamento dovrà convertirlo in legge entro 60 giorni o perderà efficacia. Bisognerà quindi stare molto attenti all’iter di conversione (che si presenta piuttosto animato) perchè potrebbero esserci ulteriori novità. Se non altro, visto che questo decreto è al centro dell’attenzione dei media, le eventuali modifiche non dovrebbero coglierci di sorpresa.

 

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