Cos’è l’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012
Tra i moltissimi adempimenti legati alla normativa sulla trasparenza ed anticorruzione, ce n’è uno poco noto ma ugualmente obbligatorio, ossia l’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012.
Questa norma prevede che tutte le stazioni appaltanti pubblichino sul proprio sito web istituzionale determinate informazioni, indicate all’articolo 4 della Deliberazione ANAC n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dalla stessa Autorità Anticorruzione (le informazioni di cui si parla sono i procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi). Fatto questo, devono comunicare all’ANAC di avere provveduto.
In cosa consiste
L’adempimento si divide in due parti: una “pubblicazione” e una “comunicazione”.
La prima parte, la pubblicazione, è solo l’ultimo passaggio di un lavoro quasi quotidiano: le stazioni appaltanti infatti pubblicano “tempestivamente” sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni sulle procedure di scelta del contraente di qualsiasi importo. Concluso l’anno solare, queste stesse informazioni devono essere rilasciate “in formato aperto” secondo le istruzioni ANAC.
La comunicazione si traduce nel comunicare all’ANAC l’indirizzo internet da cui chiunque può scaricare questi dati aperti. La comunicazione deve avvenire tassativamente via PEC usando un modulo pdf messo a disposizione dall’Autorità.
Le sanzioni
L’omissione di questo adempimento è sanzionata in modo pesante (almeno in teoria): l’art. 1 co.32 della legge 190 infatti richiama espressamente l’art. 6 co. 11 del D.Lgs. 163-2006, ora trasfuso nell’art. 213 co.13 del D.Lgs. 50/2016. Questa disposizione autorizza l’ANAC a irrogare sanzioni pecuniarie a chi non le comunica i dati previsti dalle varie leggi. L’importo delle sanzioni va da 250 a 25.000 euro per chi omette di fornire i dati e da 500 a 50.000 euro per chi fornisce dati non veritieri. Inoltre dispone che l’ANAC trasmetta alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni inadempienti.
Dicevo che (fino ad ora) queste sanzioni sono solo teoriche perchè almeno nei primi anni moltissime stazioni appaltanti non hanno adempiuto all’obbligo e non sono state sanzionate. Tuttavia, come vedremo, pare che l’ANAC si sia attrezzata per verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo, quindi in futuro le sanzioni potrebbero diventare realtà.
Perchè questo adempimento
Ci si potrebbe chiedere perchè il legislatore abbia sentito il bisogno di far pubblicare a tutte le stazioni appaltanti i dati anche ‘in formato aperto’, e addirittura di obbligarle a comunicare di aver provveduto.
La risposta è semplice: i dati sui contratti sono molto utili a fini statistici e di lotta alla corruzione solo se sono omogenei (se una PA pubblica informazioni diverse da un’altra, non sono confrontabili) e ‘lavorabili’ (un pdf con testo non ricercabile ad es. non lo è). Un cittadino, o uno studioso, dovrebbe poterli liberamente sommare, eliminare, fare calcoli statistici…
Tutto questo è possibile solo se qualcuno stabilisce cosa va pubblicato e in che modo, e a questo appunto ha provveduto l’ANAC definendo lo standard del file con la delibera cui accennavo prima e a cui vi rimando.
Quando provvedere
L’adempimento deve essere completato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Visto in cosa consiste questo adempimento, analizzeremo in questo articolo i passaggi per rispettare l’obbligo.
Per ulteriori approfondimenti visitate l’apposita sezione del sito ANAC.
Per restare informati sui prossimi articoli, iscrivetevi alla newsletter!
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.